Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda plurime cartelle di pagamento emerse da un estratto di ruolo ritirato dal contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo alcune notifiche invalide o incerte per irregolarità formali degli avvisi e per asserita decadenza di altre pretese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 per avere la CTR escluso la validità di alcune notifiche nonostante la consegna presso il domicilio del contribuente e la sottoscrizione da parte di soggetto legittimato alla ricezione; (2) violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2717 e 2719 c.c. per aver ritenuto incerta la notifica di una cartella sulla base di una contraddizione formale nell'avviso, senza valorizzare gli altri elementi attestanti l'avvenuta ricezione; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, per non avere spiegato perché la presunta contraddizione dell'avviso prevalesse sugli elementi probatori univoci; (4) difetto assoluto di motivazione, sempre ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, quanto alle altre cartelle, poiché la decisione risultava oscura e non consentiva di comprendere quali atti fossero stati annullati o confermati. La Corte però non esamina nel merito tali doglianze, perché rileva il sopravvenuto art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha introdotto nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis: l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella/il ruolo invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente indicate. Poiché nel caso non risultava allegato né dimostrato tale specifico interesse ad agire del contribuente, il ricorso dell'ente della riscossione è stato accolto, la sentenza d'appello cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile l'originaria impugnazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Campania e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio per effetto del sopravvenuto intervento normativo e del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifico interesse concreto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di legittimità per le doglianze di violazione di legge relative alla validità della notifica delle cartelle e alla prova documentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Norma invocata per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e per sostenere la validità delle notifiche eseguite presso il domicilio del contribuente.
artt. 2717 e 2719 c.c.
Richiamati in relazione al valore probatorio della documentazione prodotta a sostegno dell'avvenuta notifica.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato, nel processo tributario, quale parametro del contenuto necessario della motivazione della sentenza.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto una disciplina sopravvenuta che specifica l'interesse ad agire contro ruolo e cartella e limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis
Stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo in presenza di uno specifico pregiudizio nei casi tipizzati dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato dalla norma sopravvenuta come una delle ipotesi in cui il debitore può dimostrare il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
È richiamato dalla norma sopravvenuta come altro caso di pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnabilità diretta.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 363 c.p.c.
Richiamato con riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.
artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.
Indicati come parametri delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
Richiamato, tramite l'art. 117 Cost., nel giudizio di compatibilità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato, tramite l'art. 117 Cost., nel giudizio di compatibilità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro il ruolo o la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio concreto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- La verifica dell'interesse ad agire deve essere compiuta al momento della decisione e può essere svolta anche in cassazione, con produzione documentale ove occorra, poiché la Corte deve applicare la disciplina vigente quando la sentenza è resa.
- Quando sopravviene una norma che definisce in modo più puntuale l'interesse ad agire, le impugnazioni pendenti vanno decise alla luce della nuova disciplina, con possibile declaratoria di inammissibilità dell'originaria impugnazione se difetta il requisito richiesto.
- Se non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →