Ordinanza n. 889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla valutazione scolastica e alla riassegnazione provvisoria del minore alla precedente classe
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
L’appello è stato proposto contro la sentenza di primo grado favorevole al ricorso di un genitore. L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo, secondo quanto emerge dalla valutazione sommaria del Consiglio di Stato, la plausibile erroneità della decisione di primo grado. La controversia riguarda una delibera, adottata all’unanimità dal Consiglio della classe V, concernente il percorso scolastico di un minore con disabilità e la sua prosecuzione nella classe successiva presso una scuola primaria paritaria. Il giudice ha esaminato la completezza dell’istruttoria scolastica, comprensiva del PEI del 20 novembre 2024, dei verbali di scrutinio, della sintesi del percorso di apprendimento del 30 maggio 2025, del PEI finale del 28 giugno 2025 e dei risultati degli obiettivi individualizzati raggiunti, nonché la congruità della motivazione relativa all’evoluzione del percorso formativo ed educativo e alla modifica dell’originaria programmazione dell’itinerario scolastico. È stato inoltre allegato un pregiudizio derivante dalla riassegnazione provvisoria del minore alla precedente classe in parziale esecuzione della sentenza appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti idonei profili per prevedere ragionevolmente l’accoglimento nel merito dell’appello. In particolare, ha rilevato che la delibera scolastica impugnata risultava fondata su un’istruttoria completa e su una motivazione congrua, riferita anche all’evoluzione del percorso formativo ed educativo del minore. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’esigenza di consentire la ripresa e la prosecuzione del percorso educativo già avviato proficuamente nella nuova classe. Ha inoltre considerato coerente con l’interesse pubblico il pieno inserimento scolastico e la positiva progressione del percorso formativo ed educativo dell’alunno con disabilità. Ha quindi sospeso l’efficacia e l’esecuzione della sentenza appellata, determinando la riespansione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado. Le istituzioni scolastiche dovranno adottare, con la collaborazione delle strutture sociosanitarie e psicopedagogiche competenti, le condotte più adeguate per la ripresa dell’itinerario educativo nella classe di appartenenza, mantenendo il dialogo partecipativo con entrambi i genitori. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 9, c.p.a.
Impone il sommario esame proprio della fase cautelare; sulla base di tale esame il giudice ha ravvisato profili idonei a far prevedere il possibile accoglimento dell’appello nel merito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’efficacia e l’esecuzione della sentenza di primo grado quando, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, emergano profili idonei a far prevedere ragionevolmente l’accoglimento dell’appello nel merito.
- La valutazione scolastica relativa al percorso di un alunno con disabilità è assistita da adeguata istruttoria quando considera gli atti della programmazione individualizzata, i verbali di scrutinio, l’andamento del percorso di apprendimento, la valutazione finale e il raggiungimento degli obiettivi individualizzati.
- La motivazione della decisione scolastica di modificare l’originaria programmazione dell’itinerario formativo è congrua quando dà conto dell’evoluzione del percorso educativo e formativo dell’alunno e collega tale evoluzione alla soluzione adottata.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di assicurare la continuità e la prosecuzione proficua del percorso educativo già intrapreso dall’alunno con disabilità può prevalere sul pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado e giustificare la sospensione di quest’ultima.
- La positiva progressione del percorso formativo e il pieno inserimento nella classe successiva costituiscono obiettivi rilevanti della gestione scolastica degli alunni con disabilità e possono essere considerati coerenti con l’interesse pubblico nella valutazione cautelare.
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