Cassazione Penale, Sentenza n. 9690/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio eseguito il 6 giugno 2023 su telefoni, computer e strumenti informatici riconducibili ai due indagati. Il Pubblico Ministero deduceva omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti (rivelazione di segreto d'ufficio relativa alla presunta trasmissione da parte di Pappalardo a una PM di Asti della notizia dell'imminente coassegnazione del fascicolo R.G.N.R. 18325/20) e carenza del nesso di pertinenzialità tra il fatto di reato ipotizzato e il vincolo reale disposto; sosteneva che i dati SICP e altri elementi di indagine dimostrerebbero l'esistenza di accessi non consentiti e relazioni tra Trovato, Sucameli e Pappalardo e giustificherebbero l'acquisizione degli apparecchi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dal Pubblico Ministero configurasse un sindacato di fatto (travisamento della prova/ricostruzione alternativa dei fatti) e non una violazione di legge rimessa al controllo di legittimità ex art. 325 c.p.p. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva escluso il fumus commissi delicti in ragione, tra l'altro, della temporalità degli accessi al SICP (alcuni accessi attribuiti a Trovato erano successivi ai messaggi posti a fondamento dell'accusa), della mancata chiarezza sulla notizia segreta presumibilmente rivelata e della carenza di nesso causale e dinamica trasferiva dei fatti. Inoltre la Corte ha condiviso la censura sulla sproporzione e sul carattere meramente esplorativo dell'acquisizione indiscriminata dei beni, confermando l'annullamento del sequestro disposto dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di sequestro: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito un rinnovato apprezzamento del fatto che si traduca in travisamento della prova.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive)
Principi richiamati: il tribunale del riesame deve valutare l'astratta configurabilità del reato e compiere un controllo effettivo della congruità degli elementi esposti dall'accusa senza instaurare un processo nel processo; il sequestro probatorio deve essere proporzionato e non meramente esplorativo.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro è limitato a violazioni di legge: non è il mezzo per rinnovare la valutazione delle prove o proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
- Il tribunale del riesame deve esercitare un controllo effettivo sul fumus commissi delicti valutando la congruità degli elementi esposti dal PM così come rappresentati, ma senza sostituirsi all'accertamento probatorio nel merito.
- Per giustificare un sequestro probatorio esteso a dispositivi e supporti informatici è necessario dimostrare la pertinenzialità e la proporzionalità dell'acquisizione; una raccolta indiscriminata di beni rischia di essere annullata se assume valore esplorativo.
- La tempistica e la riconducibilità degli accessi a banche dati (es. SICP) sono elementi decisivi: accessi avvenuti in momento successivo a fatti posti a fondamento del sospetto possono indebolire il fumus.
- Se l'accusa si fonda su possibili canali alternativi di acquisizione della notizia (non solo accessi informatici), il PM deve fornire elementi concreti che colleghino tali canali agli indagati; mere supposizioni non sono sufficienti per il sequestro cautelare.
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