Cassazione Civile, Sentenza n. 874/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere prevalente il titolo di acquisto dell'appartamento n.2 in capo a Lucia Gramazio rispetto alla sentenza di esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) a favore di Piero Corsetti e Leonardo Gramazio, sostenendo che si era trattato di un unico soggetto alienante (la Congregazione dei Servi della Carità, seppure con diversa denominazione) e che quindi la trascrizione della sentenza dovesse prevalere. Inoltre contestavano la mancata sospensione del giudizio di divisione in presenza di una causa autonoma e pendente avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'appartamento n.2 (eccezione di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.). I ricorrenti deducevano violazione di norme sulla trascrizione (ars. 2659, 2660, 2665 c.c.) e il difetto di valutazione degli elementi dimostrativi dell'identità dell'ente alienante; il terzo motivo denunciava specificamente la violazione delle norme processuali sulla sospensione per pregiudizialità (artt. 295 ss. c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (pregiudizialità) ritenendo che, attesa la presenza di una sentenza di primo grado sul giudizio di usucapione relativa all'appartamento n.2 (non ancora passata in giudicato), il giudice della divisione non poteva semplicemente rinviare la decisione alla formazione del giudicato ma doveva valutare il contenuto della pronuncia pregiudicante e decidere se conformarsi o esercitare la facoltà di sospensione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La Corte ha perciò cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ha dichiarato assorbiti i primi due motivi e ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, lasciando al giudice del rinvio la valutazione del contenuto della decisione sull'usucapione nel frattempo adottata dalla Corte d'appello di Roma (4.10.2023) e demandando a quest'ultimo anche la pronuncia sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Riferito al trasferimento della proprietà per esecuzione in forma specifica del preliminare: la sentenza di trasferimento può essere oggetto di trascrizione che crea effetti rispetto a terzi, ma la sua efficacia può essere confrontata con atti di acquisto successivi quando esistano questioni di identità del soggetto alienante
art. 2659 c.c.
Norma richiamata in relazione alle regole di trascrizione degli atti: la Corte ha valutato la correttezza della interpretazione e della identificazione dei soggetti indicati nella nota di trascrizione
art. 2660 c.c.
Richiamata a supporto delle censure sulla trascrizione; la Corte ha sottolineato l'importanza dell'esatta indicazione delle parti e dell'immobile nella nota di trascrizione per determinare la prevalenza tra titoli
art. 2665 c.c.
Richiamata in relazione alle categorie di atti trascrivibili e alla rilevanza dei tempi di trascrizione, ma la Corte ha ritenuto che la questione principale fosse l'identità o meno del soggetto alienante
art. 295 c.p.c.
La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità: quando tra la causa di divisione e un giudizio di accertamento della proprietà (anche promosso da terzi) sussiste connessione soggettiva e conflitto di interessi, la causa dipendente deve essere sospesa fintanto che la pregiudicante sia pendente in primo grado
art. 337 c.p.c., comma 2
La Corte ha richiamato la facoltà del giudice della causa dipendente di sospendere il processo quando l'autorità di una sentenza invocata in diverso processo è ancora oggetto di impugnazione; se la pregiudicante è definita in primo grado il giudice della divisione può conformarsi alla pronuncia o avvalersi della sospensione facoltativa in attesa del giudicato
Massime di principio
- Se nella causa di divisione è contestata l'appartenenza di un bene alla massa, il giudizio di divisione comprende anche, implicitamente, la questione di accertamento della proprietà e tale questione deve essere decisa nel procedimento di divisione salvo che esista una pregiudiziale valida.
- Quando esiste un giudizio autonono e pendente che accerta la proprietà di un bene ricompreso nella divisione, e le parti sono le stesse o vi è rilevante sovrapposizione soggettiva, si configura spesso un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado, la causa dipendente deve essere sospesa.
- Se il processo pregiudicante si è concluso in primo grado, il giudice della divisione non può semplicemente rinviare la decisione alla formazione del giudicato: deve valutare il contenuto della pronuncia e decidere se conformarsi o sospendere facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- In tema di trascrizioni la prevalenza tra titoli dipende non solo dall'ordine cronologico della trascrizione, ma anche dall'identità dei soggetti alienanti e dalla corretta lettura della nota di trascrizione; un mero cambio di denominazione dell'ente non esclude a priori l'identità, ma la prova documentale è determinante.
- Il contitolare che intende far valere l'usucapione di un bene comune dovrebbe proporre tale domanda nel medesimo giudizio di divisione o, comunque, tempestivamente far valere la propria eccezione procedurale, per non vedersi preclusa la possibilità di opporre l'usucapione rispetto agli effetti della divisione già pronunciata.
- In presenza di titoli confliggenti e trascrizioni contrastanti, è necessario documentare con precisione la continuità o differenziazione dell'alienante (atto costitutivo, variazioni di denominazione, trascrizioni antecedenti/posteriori) e proporre le opportune eccezioni processuali (sospensione per pregiudizialità, domanda riconvenzionale di accertamento).
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