Cassazione Civile, Ordinanza n. 32188/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzioni)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un'intimazione di pagamento emessa per crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il Tribunale, in grado di appello, aveva invece accolto l'impugnazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente in appello ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la liquidazione delle spese operata dal Tribunale fosse stata effettuata in modo globale, senza adeguata motivazione, e in misura inferiore ai minimi tabellari previsti per il valore della causa, pur in presenza della massima riduzione consentita dai parametri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha condiviso la proposta del Relatore secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014, i parametri tabellari costituiscono criteri di orientamento e il giudice deve motivare solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi; resta però fermo il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce la liquidazione di compensi meramente simbolici o non consoni al decoro professionale. Poiché il Tribunale aveva liquidato i compensi senza adeguata motivazione e in misura inferiore ai minimi della tabella applicabile al valore della causa, la sentenza è stata cassata con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Roma, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato solo per individuare il tipo di opposizione all'esecuzione proposta contro l'intimazione di pagamento.
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
i parametri di liquidazione dei compensi costituiscono criteri di orientamento per la determinazione delle spese processuali.
art. 2233, comma 2, c.c.
impone un limite minimo di decoro professionale e impedisce la liquidazione di somme praticamente simboliche.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione nella liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta del relatore in sede camerale.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, i parametri tabellari fungono da criterio orientativo e standard di riferimento, non da automatismo rigido, ma lo scostamento apprezzabile dai valori medi richiede adeguata motivazione.
- Anche in presenza della massima riduzione consentita dai parametri, il giudice non può liquidare compensi inferiori in modo tale da risultare meramente simbolici o non rispettosi del decoro professionale, per il limite posto dall'art. 2233, comma 2, c.c.
- La liquidazione globale e priva di motivazione specifica delle spese può integrare violazione di legge quando si discosta in modo non giustificato dai parametri applicabili al valore della causa.
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