Cassazione Penale, Ordinanza n. 10224/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e che mirasse, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva semplice contestata. Il ricorso si limitava però, secondo la Corte, a una censura generica della motivazione della sentenza impugnata e a una richiesta di nuovo esame del merito sulla recidiva, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione di appello. La Corte di merito aveva infatti ritenuto sussistente la recidiva semplice con motivazione ritenuta specifica e non illogica, evidenziando che l'imputato risultava recidivo, reiterato e specifico e che l'ultimo precedente per evasione risaliva a pochi giorni prima della nuova evasione contestata nel procedimento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca vizi della motivazione in modo generico, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito della questione decisa dal giudice di appello, quando la censura si traduca in una mera richiesta di riesame del fatto.
- La recidiva può essere ritenuta sussistente quando il giudice dia una motivazione specifica e non manifestamente illogica, valorizzando la prossimità temporale tra il precedente e il nuovo reato e la natura reiterata e specifica della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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