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Ordinanza

Ordinanza n. 4435/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 633/2024 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, nel giudizio recante RG. 2767/2021, pubblicata il 24/01/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 05/07/2024;

Giustizia amministrativa202404628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di proroga del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 633/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 633/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il ricorso per ottemperanza era stato accolto con sentenza n. 906/2025 e, con successiva ordinanza n. 6252/2025, era stato nominato un commissario ad acta. Il commissario ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico, deducendo rallentamenti dell’attività istruttoria necessaria all’esecuzione del giudicato, in particolare per il mancato tempestivo riscontro delle parti alla richiesta di produzione di documentazione integrativa e di relazioni illustrative.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di proroga, ritenendo serie le ragioni poste a fondamento dell’istanza e connesse ai rallentamenti dell’attività istruttoria. Ha quindi prorogato il termine assegnato al commissario ad acta sino al 30 settembre 2026 per l’ultimazione dell’incarico. Contestualmente ha ordinato alle amministrazioni intimate di riscontrare con la massima sollecitudine le richieste formulate dal commissario. È stata fissata la camera di consiglio del 7 ottobre 2026 per il prosieguo del giudizio e disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando siano rappresentate ragioni serie e documentate che abbiano determinato rallentamenti nell’esecuzione del giudicato.
  • Nel disporre la proroga dell’incarico commissariale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare alle amministrazioni intimate di fornire tempestivo riscontro alle richieste istruttorie del commissario, quando tale collaborazione sia necessaria per l’esecuzione del dictum giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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