Cassazione Penale, Sentenza n. 32547/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/09/2024. Il ricorrente allegava che il precedente difensore di fiducia (avv. Valentina Marcucci) si era disinteressato dopo l'udienza, non aveva ottenuto o trasmesso copia della sentenza (richiesta del 24/10/2024 rimasta inevasa), aveva sollecitato la convivente ad acquisire la sentenza in via autonoma e, in sostanza, aveva abbandonato la difesa impedendo così al ricorrente di impugnare nei termini.
La decisione
La Corte rigetta la richiesta di restituzione nel termine. Motivi: consolidato orientamento di legittimità esclude che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia costituisca caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione; il ricorrente era presente in videoconferenza all'udienza di appello e poteva, con ordinaria diligenza, informarsi sull'esito e conferire tempestivo mandato per ricorrere; l'art. 613 c.p.p. richiede un mandato specifico per la proposizione del ricorso per cassazione e non ammette equipollenze; il venir meno del rapporto fiduciario non esime l'imputato dall'onere di attivarsi. Per tali ragioni la richiesta è respinta e non si pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Dispositivo procedurale che disciplina il rito in cui è trattata la richiesta (la Corte indica che il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.).
art. 613, comma 2, c.p.p.
"il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente"
Occorre un mandato espresso e specifico per la proposizione del ricorso per cassazione: nomine precedenti non contenenti espressamente tale mandato non sono equipollenti.
art. 592 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla pronuncia sulle spese: non applicabile alla presente istanza perché la richiesta di restituzione non equivale direttamente a un giudizio di impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 25095 del 24/04/2001, Bekhit e altre pronunce indicate)
Orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la mancata attività del difensore di fiducia non costituisce di per sé caso fortuito o forza maggiore; l'assistito ha un onere di vigilanza e diligenza.
Giurisprudenza recente (es. Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016 Startari; Sez. 6, n. 21318 del 28/04/2025 R. ecc.)
Casi analoghi che escludono la restituzione per mancato controllo sul deposito della sentenza da parte del difensore e per omissioni difensive, a meno che non sussistano impedimenti oggettivi e imprevedibili.
Massime di principio
- La negligenza o l'abbandono di fatto della difesa da parte dell'avvocato di fiducia non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine per impugnare.
- L'imputato ha l'onere, con la normale diligenza, di vigilare sull'adempimento dell'incarico difensivo e di attivarsi tempestivamente (es. conferire nuovo mandato) se viene meno il rapporto fiduciario.
- La presenza dell'imputato all'udienza di appello e la possibilità di comunicazione (anche in detenzione, tramite gli strumenti regolamentari) riducono la possibilità di ottenere la restituzione per mancata conoscenza dell'esito.
- Per proporre ricorso per cassazione è richiesto un mandato specifico (art. 613, comma 2, c.p.p.): nomine precedenti o "facta concludentia" non sostituiscono il necessario atto formale.
- La restituzione nel termine è ammessa solo in presenza di impedimenti oggettivi, straordinari e imprevedibili che rendano impossibile al ricorrente, con ordinaria diligenza, di proporre l'impugnazione.
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