Cassazione Penale, Sentenza n. 37464/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale ha omesso di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. ritenendo erroneamente che la pena edittale della fattispecie fosse superiore al limite previsto dalla norma. I ricorrenti hanno dedotto che si tratta di furto tentato (artt. 56, 624, 625 n.7 c.p.) e che, ai sensi dell'art. 56 c.p., la pena edittale va ridotta di un terzo per il tentativo, facendo ricadere la pena massima entro il limite di cinque anni previsto dall'art. 131-bis e dunque rendendo possibile l'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse errato nel calcolo della pena edittale, non considerando la riduzione di un terzo prevista per il tentativo: la fattispecie consumata (furto aggravato) prevedeva massimo sei anni e multa di €1.500; riducendo di un terzo per il tentativo la pena massima risulta pari a quattro anni e multa di €1.000, quindi compatibile con il limite di cinque anni dell'art. 131-bis. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, che dovrà verificare la compatibilità dell'ipotesi con l'art. 131-bis e, concretamente, la sussistenza delle altre condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis, comma primo (limite di pena edittale di anni cinque)
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa applicarsi solo se la pena edittale massima non supera il limite di cinque anni; ha stabilito che tale verifica va compiuta dopo aver correttamente calcolato la pena edittale effettiva, tenendo conto delle circostanze come il tentativo.
art. 56 cod. pen.
riduzione di pena per il tentativo
La Corte ha applicato l'effetto dell'art. 56, riducendo la pena edittale della fattispecie consumata di un terzo per il tentativo; il calcolo corretto ha fatto rientrare la pena massima entro il limite previsto dall'art. 131-bis.
art. 624 cod. pen.
Indica la fattispecie base (furto) rilevante per la determinazione della pena edittale di riferimento.
art. 625 n. 7 cod. pen.
L'aggravante rileva nella determinazione della pena edittale della fattispecie consumata che va poi ridotta in caso di tentativo.
art. 62 n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante concessa dalla Corte territoriale
La Corte di Appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.4; la Cassazione non ha annullato tale riconoscimento ma si è concentrata sull'errato calcolo della pena edittale ai fini dell'art. 131-bis.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La censura fondata su carenza o contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta adeguata per far emergere l'errore di diritto sul calcolo della pena edittale e sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti del motivo di ricorso
Il ricorso è stato enunciato nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att., e la Cassazione si è pronunciata entro tali limiti rispetto al motivo dedotto.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è necessario calcolare correttamente la pena edittale massima della fattispecie concreta: se si tratta di tentativo va applicata la riduzione prevista dall'art. 56 c.p.
- Se, dopo la corretta determinazione della pena edittale (tenendo conto di aggravanti/attenuanti e del tentativo), il massimo risultante è pari o inferiore a cinque anni, l'art. 131-bis può essere preso in considerazione; tuttavia vanno comunque verificate le altre condizioni di fatto richieste dalla norma (tenuità del fatto, scarsa offensività sociale, circostanze personali e di fatto).
- Il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità deve essere adeguatamente motivato: errori di calcolo o omissioni di valutazione sulle conseguenze giuridiche del tentativo o di altre circostanze costituiscono vizio di motivazione soggetto a censura in Cassazione.
- In caso di errore nella qualificazione/pesatura della pena edittale, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare al giudice di merito perché compia la verifica concreta sulla compatibilità normativa e sulle condizioni di fatto per l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Il difensore deve prospettare con precisione la rilevanza normativa del tentativo e fornire elementi utili alla valutazione della tenuità del fatto; il giudice deve esplicitare il motivo del rifiuto dell'esimente, non limitandosi a enunciare il divieto quando il limite di pena non è stato calcolato correttamente.
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