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Sentenza

Sentenza n. 2451/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 30 ottobre 2024, n. prot. 43704 (allegata al n. 5 della produzione documenta-le) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERI-TO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto del-la propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Cavaliere Micol nata il 18/07/1980 a Par-tinico (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 8828 del 5/04/2022, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202413695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, in Italia, di un attestato formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento di un attestato denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Il Ministero aveva ritenuto ostativa la natura di “titolo proprio” dell'università, non ufficiale né abilitante nell'ordinamento spagnolo, e aveva inoltre ravvisato una sostanziale e incolmabile diversità tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. La ricorrente ha dedotto plurime censure, concernenti la violazione della disciplina procedimentale, l'eccesso di potere, l'inadeguatezza della motivazione e il contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Richiamando i principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il Collegio ha affermato che l'Amministrazione non può respingere la domanda per la sola circostanza che il titolo estero sia un “titolo proprio” non ufficiale o non abilitante nello Stato di origine. Deve invece valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparando il percorso estero con quello richiesto in Italia e verificando la possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Anche al di fuori dell'ambito diretto della direttiva, la valutazione deve essere condotta alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. Nel caso concreto, il raffronto svolto dal Ministero è stato ritenuto apodittico e scarsamente motivato: non è stato adeguatamente spiegato perché le differenze formative fossero radicali e non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, considerato che la formazione estera era comunque incentrata sugli alunni con bisogni educativi speciali. Il nuovo esame dovrà essere svolto all'esito di un'appropriata istruttoria e di una motivazione adeguata, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, con eventuale prescrizione di misure compensative. Le spese sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    La domanda di riconoscimento del titolo formativo estero è stata proposta ai sensi della disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento deve fondarsi sulla valutazione complessiva delle competenze acquisite e sul confronto concreto tra la formazione estera e quella nazionale, con adozione di misure compensative proporzionate ove sussistano differenze rilevanti.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Le eventuali differenze tra i percorsi formativi possono essere colmate mediante misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, purché appropriate e proporzionate.

  • art. 45 TFUE

    Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, la libertà di circolazione dei lavoratori impone una valutazione comparativa dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinenti.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento richiede una valutazione comparativa delle competenze dell'interessato rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa dello Stato ospitante.

  • L. n. 517 del 1977

    È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente dotato di specifiche competenze didattiche e psico-pedagogiche, funzionali all'integrazione degli alunni con disabilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, l'Amministrazione deve valutare concretamente l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, senza ritenere automaticamente ostativa la circostanza che il titolo sia un titolo proprio dell'università straniera, non ufficiale o non abilitante nello Stato d'origine.
  • Il diniego di riconoscimento di una qualifica estera non può fondarsi su un raffronto meramente astratto o apodittico tra i programmi formativi: l'Amministrazione deve indicare puntualmente le differenze sostanziali riscontrate e spiegare perché esse non possano essere colmate mediante misure compensative appropriate e proporzionate.
  • Quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono comunque alle autorità dello Stato ospitante di esaminare comparativamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza dell'interessato rispetto alle qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato membro d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante; tuttavia, lo Stato ospitante può e deve valutarlo nell'ambito della comparazione complessiva delle competenze dell'interessato.
  • Il riesame di una domanda di riconoscimento di un titolo estero deve essere preceduto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione effettiva; nel caso della formazione per il sostegno scolastico, il Ministero deve acquisire il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca e considerare, ove necessario, misure compensative proporzionate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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