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Sentenza

Sentenza n. 13577/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202602567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione dell’operatore economico nel casellario informatico e relativa annotazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore economico ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, in relazione a penalità contrattuali applicate da un’azienda sanitaria per la mancata esecuzione di alcune prestazioni previste da una convenzione Consip relativa a servizi di pulizia e sanificazione. Sono stati dedotti: l’errato calcolo dell’importo delle penalità, che sarebbe stato inferiore alla soglia dell’1% del valore contrattuale prevista dal regolamento ANAC sulla gestione del casellario; l’errata interpretazione del moltiplicatore previsto dal capitolato tecnico, riferito ai giorni di non conformità anziché ai giorni di ritardo; l’illegittima considerazione di prestazioni ritenute oggettivamente impossibili; la scarsa rilevanza degli inadempimenti, non considerati dalla stazione appaltante ostativi alla prosecuzione del rapporto; il mutamento del quadro normativo, con riferimento alla disciplina del grave illecito professionale contenuta nel d.lgs. 36/2023; nonché vizi del procedimento di irrogazione delle penalità, in particolare quanto alla contestazione degli addebiti. Nel corso del giudizio ANAC ha comunicato di avere cancellato l’annotazione, dopo che l’azienda sanitaria si era impegnata, in un verbale di conciliazione giudiziale, a disapplicare le penali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere richiesta dalle parti. La cancellazione dell’annotazione non è derivata dall’esercizio dell’autotutela fondato sul riconoscimento dell’illegittimità dell’atto originario, ma da una sopravvenienza costituita dall’accordo transattivo intervenuto tra l’azienda sanitaria e l’operatore economico, che ha reso non più attuale la rappresentazione dei fatti contenuta nel casellario e quindi non più utile la permanenza della notizia. Il Collegio ha ritenuto dubbio il pieno soddisfacimento dell’interesse richiesto dall’art. 34, comma 5, c.p.a. per la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava un riconoscimento spontaneo dell’illegittimità del provvedimento da parte dell’amministrazione. La stessa ricorrente, avendo dichiarato di non avere più interesse a contestare un provvedimento ormai rimosso, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici disposta da ANAC.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente; secondo il TAR, in caso di ritiro dell’atto, ciò ricorre quando l’amministrazione riconosca spontaneamente l’illegittimità del provvedimento.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel provvedimento.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato dal giudice in relazione al rito applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.

  • delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre 2019

    Regolamento sulla gestione del casellario informatico richiamato dal ricorrente quale fonte della soglia dell’1% del valore contrattuale per la rilevanza delle penalità.

Massime di principio

  • La cancellazione di un’annotazione dal casellario informatico determinata da una sopravvenienza fattuale o negoziale, e non dal riconoscimento dell’illegittimità dell’atto originario mediante autotutela, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere: se non vi è pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta rimozione dell’atto impugnato determina la carenza di interesse alla decisione quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse a contestarlo; in tal caso il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto originario.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato, non desumibile dalla mera eliminazione dell’atto quando questa derivi da circostanze sopravvenute e non da un riconoscimento dell’illegittimità da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACQualificazione delle imprese e SOAEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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