Cassazione Penale, Sentenza n. 1654/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Catania che aveva applicato la pena per detenzione di 84 kg di marijuana (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). Il motivo del ricorso è il vizio di illegalità della pena: secondo il ricorrente il giudice, pur non avendo escluso l'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) come concordato dalle parti nel patteggiamento, avrebbe invece riconosciuto le attenuanti generiche in misura equivalente, alterando così quanto pattuito.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il vizio dedotto non determini l'illegalità della pena poiché la pena inflitta corrisponde esattamente a quella concordata dalle parti con il patteggiamento (pena finale di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa). Inoltre la Corte osserva che l'illegalità della pena sussiste solo quando la pena è extra o contra legem. Per questi motivi il ricorso viene respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle indicazioni della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti; qui applicata per la detenzione di 84 kg di marijuana oggetto del procedimento.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Prevede l'aggravante per l'"ingente quantità"; le parti avevano richiesto l'esclusione di tale aggravante nel calcolo del patteggiamento, ma la Corte rileva che l'esito sanzionatorio finale corrisponde comunque all'accordo.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme che hanno disciplinato la possibilità della trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; procedimento trattato con modalità scritta ai sensi di tali disposizioni.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione all'imposizione di somme alla Cassa delle ammende: la somma può essere disposta salvo che emerga che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cassazione (Sez. U, n. 33040/2015; Sez. 6, n. 30029/2022; Sez. 2, n. 22187/2019)
Giurisprudenza di legittimità citata per precisare il concetto di illegittimità della pena: illegale è la pena inflitta "extra o contra legem" (per specie o per quantità) o fondata su norma dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- L'illegalità della pena sussiste solo quando la pena inflitta è espressamente extra o contra legem (in eccesso o in difetto rispetto alla fattispecie): il semplice vizio di motivazione rispetto a un aspetto formale del calcolo non vale a rendere la pena illegale se il quantum finale è conforme all'accordo o alla previsione normativa.
- Quando la sentenza concreta corrisponde alla pena pattuita con il patteggiamento, il ricorrente può avere scarso interesse a chiedere una motivazione diversa sull'esclusione o qualificazione di un'aggravante, e la Corte potrebbe dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse concreto.
- La qualificazione giuridica (esclusione dell'aggravante vs. riconoscimento di attenuanti equivalenti) può avere rilievo soprattutto se incide sul curriculum processuale o su effetti collaterali della pena; tuttavia, in mancanza di pregiudizio concreto derivante dalla diversa enunciazione, il rimedio in cassazione è difficilmente efficace.
- Il ricorso privo di prospettazione di un danno concreto derivante dall'errore motivazionale rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; conviene specificare sempre l'interesse concreto e il pregiudizio subito.
- In sede di patteggiamento è importante documentare chiaramente gli effetti dell'esclusione o inclusione di aggravanti/attenuanti, perché la formula con cui il giudice enuncia il calcolo può essere meno rilevante rispetto al risultato sanzionatorio finale, ma può avere conseguenze collateralmente rilevanti che vanno preventivamente valutate.
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