Sentenza n. 9175/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. del diniego di riconoscimento del titolo estero conseguito in Spagna a prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.U.0050147.11 12.2024.h.08:47, notificato a mezzo e-mail in data 11.12.20243; 2. per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell'Università e Ricerca datato 5 giugno 2024 prot. n. 8644, acquisito dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. DGOSV n. 24607 del 6.6.2024 (se San Jorge), sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte ricorrente; 3. ove medio tempore occorso, dell’atto con cui, per l’effetto si, sia proceduto al depennamento dell’istante dalle GPS; 4. ove medio tempore occorso, dell’atto con cui, per l’ulteriore effetto, si sia proceduto a risolvere il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo estero di formazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, con eventuali atti conseguenti di depennamento dalle GPS e risoluzione del contratto a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e mancata valutazione effettiva e specifica della formazione e dell'esperienza professionale acquisite. Il Ministero aveva ritenuto che l'attestato spagnolo non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti per il riconoscimento in Italia. Aveva comunque effettuato un confronto tra il percorso spagnolo e quello italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, riferite anche alla diversa denominazione del sostegno, alle modalità blended di svolgimento e ai requisiti dei corsi italiani. La ricorrente ha contestato che tale confronto fosse meramente formale e generale, senza esame concreto delle materie, delle competenze, delle 300 ore di formazione pratica e dell'esperienza complessivamente maturata, nonché senza considerare l'adozione di eventuali misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha precisato che, pur non risultando applicabile in via diretta la direttiva 2005/36/CE in assenza di attestazione dell'autorità spagnola circa la qualifica professionale, l'amministrazione doveva comunque procedere, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, a una valutazione complessiva di diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza, confrontando le competenze possedute con quelle richieste dalla normativa italiana. Il confronto svolto dal Ministero è stato ritenuto inadeguato perché fondato su rilievi generali e formali e non su un esame effettivo delle materie e delle competenze acquisite. Inoltre, l'amministrazione non aveva valutato misure compensative idonee a colmare eventuali differenze, limitandosi a ravvisare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L'assenza di un titolo abilitativo estero non può costituire una barriera preconcetta, potendo l'amministrazione riconoscere le competenze corrispondenti o imporre misure compensative proporzionate. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo per l'ammissione ai percorsi speciali previsti dall'art. 7 del d.l. 71/2024 e dal D.I. 77/2025. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di esercitare la stessa professione nello Stato membro d'origine
Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone che la qualifica conseguita nello Stato d'origine abiliti il titolare a esercitare ivi la professione.
Direttiva 2013/55/UE
Modifica la direttiva 2005/36/CE, richiamata quale base normativa della domanda di riconoscimento.
art. 1 d.lgs. 206/2007
Recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.
art. 3 d.lgs. 206/2007
Collega gli effetti del riconoscimento all'accesso e all'esercizio della stessa professione alle condizioni dei cittadini dello Stato ospitante.
artt. 45 e 49 TFUE
Anche al di fuori dell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, impongono allo Stato ospitante di considerare complessivamente titoli, certificati, altre qualifiche ed esperienza e di effettuare un confronto concreto con i requisiti nazionali.
D.M. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione nelle attività di sostegno e costituisce il parametro del confronto comparativo.
art. 7, commi 1 e 2, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia svolto all'estero una formazione sul sostegno e abbia presentato domanda di riconoscimento, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
art. 3 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025
Prevede, in relazione alla formazione estera e all'eventuale esperienza italiana, il conseguimento di un numero ridotto di crediti formativi rispetto al percorso ordinario, quale modalità di completamento della formazione.
art. 4 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025
Stabilisce i criteri di ammissibilità ai percorsi speciali, inclusa la provenienza da un'università estera legalmente accreditata e il requisito quantitativo della formazione.
L. 517/1977
Qualifica l'insegnante di sostegno come docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori, finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità.
Massime di principio
- Quando un titolo o percorso formativo estero non rientra nell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE perché non abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'autorità dello Stato ospitante deve comunque, alla luce delle libertà di circolazione e stabilimento garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE, esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale dell'interessato e confrontarli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, analitico e individualizzato: non è sufficiente richiamare differenze formali nella denominazione del percorso, nella struttura organizzativa o nelle modalità di erogazione, senza esaminare le materie, le competenze, la formazione pratica e l'esperienza concretamente documentate.
- L'assenza di un titolo abilitativo rilasciato dallo Stato d'origine non consente di respingere automaticamente la domanda di riconoscimento. Se emerge una corrispondenza totale o parziale delle competenze, l'amministrazione deve riconoscerle oppure individuare le conoscenze mancanti e imporre misure compensative proporzionate.
- Anche in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'amministrazione deve valutare la possibilità di misure compensative, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi; il diniego fondato esclusivamente sul rischio di disparità rispetto ai cittadini formati secondo il percorso nazionale è illegittimo se non dimostra l'inidoneità di tali misure a colmare le differenze.
- Il successivo riconoscimento legislativo o regolamentare dell'idoneità di un determinato percorso estero ai fini dell'ammissione a percorsi integrativi di specializzazione costituisce un elemento che l'amministrazione deve considerare nel riesame della domanda di riconoscimento, spiegando specificamente eventuali ragioni ostative residue.
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