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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14290/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con più censure: (1) presunta violazione procedurale per omessa notifica del verbale dell'udienza del 29/10/2009 e mancata attivazione della procedura di correzione di errore materiale in relazione alla rettifica della data di rinvio (2009 -> 2010); (2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria con riferimento al riconoscimento fotografico su cui si basa gran parte della responsabilità, evidenziando incongruenze rilevanti (mancanza del 'neo' indicato dalla persona offesa sulla fotografia, discrepanze su nome, nazionalità, età, altezza e corporatura tra la descrizione della persona offesa e l'imputato) e l'assenza di una ricognizione personale nonostante le criticità; (3) contestazione sulla natura dell'arma (vera o giocattolo); (4) contestazione che l'estorsione dell'8/03/2007 fosse in realtà tentativo nei confronti di due persone. Inoltre censura l'uso probatorio di elementi tratti da atti di polizia giudiziaria senza corretto utilizzo ai sensi dell'art. 514 c.p.p. e la presunta inversione dell'onere della prova relativamente all'utilizzo del veicolo intestato all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. In dettaglio: ha ritenuto infondata la censura relativa alla correzione materiale del verbale (la rettifica della data non ha inciso sui diritti delle parti e le parti si sono presentate all'udienza corretta); ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, riscontrando una motivazione manifestamente illogica della Corte territoriale rispetto alle criticità del riconoscimento fotografico e alla valutazione complessiva delle prove, con la conseguenza che l'intera ricostruzione del fatto deve essere riconsiderata; i terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non erano stati formulati in appello (art. 606 co.3 c.p.p.). La Cassazione ha indicato che in sede di rinvio occorrerà valutare unitamente tutti gli elementi, anche l'intestazione del veicolo, acquisire eventuali ulteriori mezzi di prova e considerare misure (es. accompagnamento coattivo) per permettere una corretta ricognizione se necessaria.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    co. 1 lett. b), lett. c), lett. e); co. 3

    Usato come base per le censure di legittimità e per dichiarare inammissibili motivi non sollevati in appello; la Corte ha applicato il principio secondo cui motivi nuovi non proposti in appello sono inammissibili in Cassazione (co.3) e ha esaminato i profili di vizio di motivazione (co.1 lett. e) e altre categorie di rilievo

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione di errori materiali: la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale procedimento non fosse pertinente perché la rettifica della data non ha inciso sullo svolgimento del giudizio né sui diritti delle parti

  • art. 490 cod. proc. pen.

    Previsione dell'accompagnamento coattivo per la comparizione dell'imputato; la Corte ha osservato che, in presenza di difficoltà nell'identificazione, il giudice di merito avrebbe potuto valutare l'accompagnamento coattivo per permettere la ricognizione

  • art. 514 cod. proc. pen.

    Regole sull'utilizzabilità dei verbali e degli atti di polizia giudiziaria: la Corte ha rilevato l'illegittimità dell'uso, ai fini decisori, di dichiarazioni rese in atti di p.g. se tali atti non sono utilizzabili, e ha criticato l'invocazione indeterminata di dichiarazioni di terze persone non acquisite correttamente

Massime di principio

  • Un errore materiale formale (es. data in un verbale) non invalida il procedimento se la rettifica non ha inciso sui diritti delle parti e le parti si sono effettivamente presentate alla udienza corretta; la procedura di correzione formale non è sempre necessaria quando non c'è pregiudizio.
  • Se emergono rilevanti incongruenze nel riconoscimento fotografico (segni particolari mancanti, discrepanze su identificativi fondamentali), il giudice di merito non può limitarsi a un'integrazione argomentativa superficiale: deve riaprire l'istruttoria, disporre la ricognizione personale quando concretamente possibile o fornire una motivazione logica e coerente che giustifichi l'affidamento sulla prova esistente.
  • Il riconoscimento fotografico può reggere come prova della responsabilità se ritenuto attendibile e/o confermato in dibattimento; tuttavia, la sua utilizzabilità dipende dalla mancanza di elementi che lo rendano manifestamente incerto e dalla corretta acquisizione e valutazione delle prove complementari.
  • Le dichiarazioni contenute nei verbali della polizia giudiziaria sono utilizzabili solo nei limiti previsti dall'ordinamento (art. 514 c.p.p.); l'uso indiretto di tali verbali come 'riscontro' deve essere fatto con cautela e secondo le regole di utilizzabilità.
  • Elementi indiziari come l'intestazione di un veicolo sono rilevanti ma vanno valutati nel loro insieme e non possono da soli invertire l'onere della prova; occorre cercare riscontri e approfondire altri elementi fattuali.
  • Motivi introdotti per la prima volta in Cassazione che non sono stati sollevati in appello sono generalmente inammissibili (art. 606 co.3 c.p.p.), per cui è fondamentale sollevare tutte le censure già in sede di appello.
  • La contumacia dell'imputato non esime il giudice dall'adozione di misure idonee a garantire la possibilità di svolgere atti probatori necessari (es. accompagnamento coattivo), soprattutto se la mancata presenza ostacola la verifica di elementi critici per la decisione.

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