Sentenza n. 756/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per mancata conferma della richiesta entro sette giorni e rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato, tramite la procedura flussi, una domanda di nulla osta per l'assunzione di una cittadina marocchina come badante. La Prefettura aveva comunicato l'obbligo di confermare la richiesta entro sette giorni dal 9 gennaio 2026 e, non essendo intervenuta la conferma entro tale termine, aveva comunicato il rifiuto del nulla osta per decorrenza dei termini. L'istanza di autotutela era stata respinta sul presupposto della perentorietà del termine e dell'irrilevanza della cecità del datore di lavoro, già esistente al momento della domanda. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento e carenza delle indicazioni sui rimedi; violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, che prevede un termine di quindici giorni per la conferma; travisamento dei fatti, poiché la volontà di procedere all'assunzione era già stata manifestata, e mancata considerazione della condizione di vulnerabilità; illogicità manifesta e difetto di motivazione nel rigetto dell'istanza di autotutela. Il ricorso, notificato oltre il termine ordinario di sessanta giorni, è stato ritenuto ricevibile in ragione della mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'autorità cui ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 stabilisca in quindici giorni il termine entro il quale il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta, mentre la Prefettura aveva indicato e applicato un termine di soli sette giorni, riportando peraltro un testo normativo non corretto. Il termine autonomamente ridotto dall'amministrazione non poteva quindi operare come termine perentorio. La decisione è stata inoltre fondata sulla violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato: l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la volontà già manifestata dal datore di lavoro e la sua condizione di cecità, evitando automatismi ostativi in una procedura incidente sull'ingresso e sul lavoro di una cittadina straniera. Il ricorso è stato considerato una conferma implicita della permanenza dell'interesse all'assunzione, imponendo alla Prefettura di dare nuovo impulso al procedimento. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato.
Il termine legale per la conferma della richiesta è di quindici giorni. L'amministrazione non può ridurlo autonomamente a sette giorni e applicare tale termine come perentorio.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di improntare i rapporti con i privati ai principi di collaborazione e buona fede, considerando le manifestazioni di interesse già espresse e evitando automatismi ostativi quando le circostanze concrete, inclusa una condizione di vulnerabilità, richiedano una valutazione effettiva.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente con riguardo alla revoca del nulla osta e al mancato avviso di avvio del procedimento; la decisione ha accolto il ricorso principalmente per la violazione dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 e dei principi di collaborazione e buona fede.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 per la conferma della richiesta di nulla osta al lavoro è di quindici giorni; l'amministrazione non può sostituirlo con un termine più breve e considerare perentoria la scadenza autonomamente fissata.
- Quando una procedura amministrativa automatizzata conduce al rifiuto o alla revoca di un nulla osta sulla base della mancata conferma entro un termine illegittimamente ridotto, l'automatismo non può produrre effetti ostativi e il provvedimento conseguente deve essere annullato.
- I principi di collaborazione e buona fede impongono all'amministrazione di considerare la volontà già manifestata dal privato e le circostanze concrete che possono averne ostacolato l'adempimento, soprattutto quando sia riconoscibile una condizione di vulnerabilità, evitando applicazioni meramente automatiche della procedura.
- In una procedura relativa al nulla osta al lavoro, la proposizione del ricorso può valere come conferma implicita della permanenza dell'interesse del datore di lavoro all'assunzione, con conseguente obbligo dell'amministrazione di dare nuovo impulso al procedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti legittimamente adottabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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