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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27737/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro relativa al quantitativo di oro oggetto del contratto di investimento denominato "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.; il ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede titolare della proprietà dell'oro (o, in subordine, del suo controvalore in denaro), lamentando errori di diritto e di motivazione nel non riconoscimento della restituzione/riconsegna e richiamando la tutela prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 per i terzi creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era meramente ripropositivo rispetto a decisioni precedenti (effetti preclusivi della pronuncia del 24/11/2023) e non conteneva elementi nuovi tali da superare la preclusione. Ha inoltre ritenuto che, anche alla luce delle risultanze (autorizzazione alla vendita dell'oro e versamento del ricavato nel F.U.G., mancato reperimento di oro specificamente identificato per il "Conto Tesoro"), il ricorrente poteva vantare, nella migliore delle ipotesi, solo un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti disciplinato dal d.lgs. 159/2011 (udienza ai sensi dell'art. 57). Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità dell'appello cautelare; applicata per la valutazione formale dell'impugnazione e dei limiti di riproposizione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 52 e ss.)

    Disciplina la tutela dei terzi e dei creditori nei confronti dei beni sottoposti a misure ablative; la Corte ha ritenuto che il ricorrente dovesse seguire la procedura di verifica dei crediti (art. 57 e seguenti) e che il rimedio fosse, di regola, quello di far valere un credito nello stato passivo, non la restituzione immediata dei beni.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla difesa come possibile strada per il riconoscimento del credito; la Corte ha confermato che l'iter di tutela del terzo creditore è quello previsto dal codice antimafia.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina l'udienza di verifica dei crediti nei confronti dei beni sequestrati; la Corte ha indicato che il ricorrente deve far valere la sua pretesa in tale sede.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che regola l'eventuale subentro dell'amministratore giudiziario nelle posizioni contrattuali della società sequestrata; la Corte ha sottolineato che le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, ove questo subentri.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alla procedura penale in esame.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Citato in giurisprudenza richiamata sul contenuto e sui requisiti dell'appello cautelare; applicato per valutare la specificità dei motivi di impugnazione richiesti.

Massime di principio

  • Se un terzo di buona fede ha contratto con una società poi sottoposta a sequestro, l'effetto immediato non è automaticamente la restituzione in rem: spesso si configura un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti previsto dal d.lgs. 159/2011.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria per il riconoscimento del diritto, ma non sufficiente a bypassare le procedure concorsuali/di verifica previste dalla normativa antimafia; occorre seguire l'iter dell'art. 57 e seguenti per ottenere il riconoscimento e l'eventuale riparto.
  • Se, durante il procedimento, l'amministratore giudiziario ottiene autorizzazioni (es. vendita dell'attivo e versamento del ricavato nel F.U.G.), diventa difficile ottenere un risultato immediato dall'incidente cautelare reale: il rimedio sarà l'azione di accertamento del credito sul fondo o contro l'amministratore.
  • Le impugnazioni meramente ripropositive di istanze già decise richiedono elementi nuovi e specifici per non incorrere in inammissibilità per preclusione; nelle impugnazioni cautelari è necessario indicare con precisione i punti di doglianza e le novità.
  • In caso di beni non specificamente identificati o di confusione tra giacenze societarie e giacenze di investitori, il giudice tende a privilegiare l'accertamento concorsuale del credito piuttosto che la restituzione diretta dei beni sequestrati.

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