Ordinanza n. 2521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 302/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di sospensione della delibera comunale di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione urbana, comportante il taglio di 78 tigli
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato in appello cautelare l'ordinanza del TAR Veneto che aveva negato la sospensione della delibera della Giunta comunale relativa alla riqualificazione di aree pubbliche nel Comune di Belluno. Il progetto prevedeva, tra l'altro, l'abbattimento dei 78 tigli rimasti degli originari 147 presenti nell'area. Sono stati dedotti l'incidenza dell'intervento su elementi paesaggistici di primaria importanza nel contesto urbano, sull'integrità di un parco e di un immobile soggetto a tutela monumentale, nonché l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, la mancata verifica di soluzioni progettuali alternative e il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dalla modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Il Comune e gli altri appellati hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, negando il periculum in mora sulla base dell'esigenza di riorganizzare il verde pubblico, migliorare la mobilità e realizzare percorsi pedonali e ciclabili, della previsione di nuove piantumazioni e dell'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'opera, finanziata integralmente da un privato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, in riforma dell'ordinanza del TAR Veneto, ha accolto la domanda di sospensione cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti sulle questioni dedotte, in particolare quanto alla completezza e congruità dell'istruttoria e alla coerenza delle determinazioni e delle soluzioni progettuali con i principi di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, richiamati dall'art. 9 Cost. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel rischio imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l'abbattimento degli alberi avrebbe compromesso irreversibilmente le ragioni fatte valere nelle more della decisione di merito. Il fascicolo è stato restituito al TAR per la fissazione dell'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9 Cost.
anche nell’interesse delle future generazioni
Il giudice richiama i principi costituzionali di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come parametri rilevanti per valutare, in sede cautelare, la completezza dell'istruttoria e la coerenza delle soluzioni progettuali approvate.
art. 62 c.p.a.
Norma processuale richiamata quale base dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'intervento amministrativo incide irreversibilmente sullo stato dei luoghi mediante l'abbattimento di alberi o la trasformazione di elementi paesaggistici e ambientali, il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio imminente di compromissione irreversibile delle ragioni dedotte, anche se l'opera è destinata a perseguire finalità di mobilità o riqualificazione urbana.
- La verifica cautelare della legittimità di un progetto pubblico incidente su paesaggio, ambiente, biodiversità ed ecosistemi richiede un approfondimento sulla completezza e congruità dell'istruttoria e sulla coerenza delle soluzioni progettuali con i principi di tutela costituzionale di cui all'art. 9 Cost., anche nell'interesse delle future generazioni.
- La previsione di nuove piantumazioni o il perseguimento di finalità di miglioramento della mobilità non escludono, di per sé, il periculum in mora derivante dall'eliminazione di alberature esistenti, quando il loro abbattimento produca una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
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