Sentenza n. 3871/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza A) quanto al ricorso n. 1493 del 2026 delle sentenze del Tribunale di Varese sezione Lavoro e Previdenza: - n. 396 del 3 aprile 2025; - n. 86 del 6 marzo 2025; B) quanto al ricorso n. 1501 del 2026 delle sentenze del Tribunale di Varese sezione Lavoro e Previdenza: - n. 412 del 15 aprile 2025; - n. 413 del 16 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento di spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto due ricorsi per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della parte delle sentenze del Tribunale di Varese relativa al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore. Le sentenze erano passate in giudicato per mancata impugnazione ed erano state notificate all'Amministrazione il 28 luglio 2025. Poiché, dopo la notifica, non era seguito tempestivo adempimento, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione degli atti necessari per dare esecuzione ai giudicati. Il ricorrente ha dedotto la procedibilità dell'azione per il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., ritenendo sussistente una connessione soggettiva, e li ha definiti dichiarando cessata la materia del contendere. La cessazione è stata dichiarata perché, nelle more del giudizio e prima della decisione, l'Amministrazione ha accreditato le somme dovute in esecuzione delle sentenze: per il primo ricorso il 2 luglio 2026 e il 30 aprile 2026, rispettivamente, e per il secondo ricorso il 2 luglio 2026. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. La liquidazione, tenuto conto del limitato impegno richiesto e del carattere seriale della questione, è stata fissata in euro 400,00 per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei giudicati amministrativi o degli altri provvedimenti eseguibili davanti al giudice amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, richiamato dal TAR quale fondamento processuale del giudizio.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in presenza di connessione soggettiva tra i due giudizi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria dell'amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione debitrice.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se la proposizione del ricorso era giustificata dall'inadempimento iniziale; le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Ricorsi per ottemperanza proposti contro la medesima amministrazione e aventi a oggetto l'esecuzione di condanne pecuniarie analoghe possono essere riuniti quando sussiste connessione soggettiva.
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