Cassazione Civile, Ordinanza n. 36167/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2004, emesso con metodo sintetico (cd. redditometro) sulla base di indici di spesa connessi al possesso di immobili. Il contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendone l'accoglimento; la CTR, però, aveva ribaltato la decisione, ritenendo che l'Ufficio avesse correttamente valutato la documentazione prodotta in sede di contraddittorio e che le vendite immobiliari invocate dal contribuente non fossero idonee a giustificare gli investimenti del 2004. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello, assumendo che l'eccezione sull'inidoneità degli atti di vendita immobiliare della coniuge fosse stata sollevata per la prima volta in appello; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse correttamente valutato i documenti attestanti vendite immobiliari della moglie e della società di persone partecipata da entrambi, idonei a dimostrare che gli acquisti fossero stati finanziati con redditi esenti o già assoggettati a ritenuta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni di maggior reddito. In corso di giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, ma la Corte ha ritenuto che tale deposito non provasse l'avvenuta definizione del giudizio, né fosse riferibile all'avviso di accertamento oggetto della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto non idonea la documentazione depositata dal ricorrente a dimostrare la definizione agevolata del giudizio, osservando che essa riguardava una cartella e non l'avviso di accertamento impugnato. Nel merito ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché mancava un'adeguata trascrizione dell'avviso e dell'atto di appello e, comunque, le deduzioni dell'Ufficio sull'efficacia probatoria dei documenti prodotti costituivano mera difesa, non vietata dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in presenza di prova contraria allegata dal contribuente in un accertamento sintetico, il giudice deve procedere a un esame analitico della documentazione prodotta, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche o a una generica adesione alla valutazione dell'Ufficio. Poiché la CTR non aveva esaminato in modo puntuale la documentazione relativa alle vendite immobiliari e alla loro idoneità a giustificare la provvista, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per il divieto di nuove eccezioni in appello; la Corte osserva però che nel processo tributario opera la disciplina speciale dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio dedotto per la violazione del divieto di nova in appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge, in particolare dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'idoneità della documentazione a fornire prova contraria.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
La Corte ribadisce che, negli accertamenti sintetici, il contribuente può provare che il maggior reddito sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e che la documentazione prodotta va esaminata analiticamente dal giudice.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio: al contribuente incombe l'allegazione della prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il divieto di nova riguarda le eccezioni in senso stretto; le difese dell'Ufficio sulla rilevanza probatoria dei documenti prodotti dal contribuente non sono precluse.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per evidenziare che, proprio per la limitazione dei mezzi di prova nel processo tributario, il giudice deve svolgere un esame rigoroso della documentazione disponibile.
art. 3, comma 11, d.l. n. 119/2018
Cita la comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativa alla rottamazione-ter, ma la Corte esclude che tale deposito provi la definizione del giudizio o sia riferibile all'atto impugnato.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso accertamenti sintetici ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, una volta che il contribuente alleghi documentazione idonea a fornire prova contraria, il giudice deve esaminarla in modo analitico e non può limitarsi a una valutazione sommaria o apodittica.
- L'onere della prova contraria grava sul contribuente, ma, se tale onere è assolto con allegazioni documentali specifiche, il giudice ha il dovere di confrontarsi puntualmente con ciascun elemento prodotto e con la sua idoneità a giustificare la provvista contestata.
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Ufficio di svolgere mere difese o argomentazioni sulla portata probatoria dei documenti già prodotti dal contribuente.
- Il giudizio tributario è un processo di impugnazione-merito: il giudice non si limita a verificare la legittimità formale dell'atto, ma deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e ricondurla alla misura corretta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →