Sentenza n. 4798/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, III Sezione, n. 896 dell’8 febbraio 2023, con riguardo al regime delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali contenuta nella sentenza del TAR Campania n. 896 dell'8 febbraio 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 896 dell'8 febbraio 2023, limitatamente alla condanna del Comune di Torre del Greco alla rifusione delle spese processuali. Nel corso del giudizio il Comune ha corrisposto al ricorrente l'importo dovuto, come comprovato dalla documentazione depositata in atti, e le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione, nel corso del giudizio, aveva integralmente ottemperato alla sentenza passata in giudicato e aveva corrisposto all'interessato le spese processuali dovute. La piena soddisfazione della pretesa ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese processuali sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, della precedente fase di appello e del comportamento sostanzialmente collaborativo dell'amministrazione; il Comune è stato tuttavia condannato a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento della concreta e integrale soddisfazione dell'interesse azionato, non essendo sufficiente la mera disponibilità dell'amministrazione a eseguire il giudicato.
- In presenza di adempimento sopravvenuto e di comportamento collaborativo dell'amministrazione, il giudice può compensare le spese processuali, disponendo comunque la rifusione del contributo unificato secondo quanto ritenuto giustificato dalle circostanze del caso concreto.
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