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Sentenza

Sentenza n. 1517/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del decreto n.-OMISSIS- del 14 settembre 2022, comunicato in pari data, di decadenza del ricorrente dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) nonche' di ogni altro atto presupposto e connesso, anche di esecuzione.

Giustizia amministrativa202203151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2015, in forma condizionata, la qualifica di imprenditore agricolo professionale. A seguito dei controlli regionali, la Regione ha accertato il mancato conseguimento dei prescritti flussi reddituali e, rilevato un volume d'affari negativo per l'anno 2022, non riconducibile a eventi eccezionali secondo le linee guida regionali, ha disposto la decadenza dalla qualifica. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. 99/2004, sostenendo che i soli dati delle dichiarazioni IVA non fossero idonei a determinare l'effettivo reddito agricolo e che le perdite fossero imputabili alla sede di Vimodrone, resa inutilizzabile dal sequestro dell'area. In secondo luogo, ha dedotto la violazione delle linee guida regionali, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per motivazione illogica e irragionevole, sostenendo che la perdita risultante dal bilancio, pari a 252.068 euro, fosse stata determinata da un factum principis e costituisse un evento eccezionale giustificativo. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione regionale di difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa. L'accertamento dei requisiti di capacità professionale, tempo dedicato e reddito ricavato, richiesti per la qualifica IAP, è infatti espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata dalla Regione nell'interesse pubblico agricolo e non costituisce un mero accertamento del rapporto contributivo-previdenziale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La censura relativa all'inidoneità dei dati IVA è infondata perché le linee guida regionali prevedono espressamente che il reddito agricolo sia verificato mediante le operazioni attive, i contributi pubblici e le operazioni passive desumibili dalla dichiarazione annuale IVA. Inoltre, la censura è stata ritenuta inammissibile, prima ancora che infondata, poiché lo stesso ricorrente riconosceva comunque l'esistenza di una perdita di esercizio. Il sequestro penale della sede di Vimodrone, disposto nel 2017 e protrattosi per circa un quinquennio, non è stato qualificato come evento eccezionale idoneo a giustificare il reddito negativo: secondo il TAR, le ipotesi esemplificate dalle linee guida presuppongono eventi non imputabili all'imprenditore, riconducibili alla forza maggiore o al caso fortuito, e presentano carattere transeunte e provvisorio. Il sequestro e i suoi effetti erano invece collegati a condotte riferibili al ricorrente, anche se non ancora definitivamente accertate in sede penale, e avevano durata pluriennale. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 99/2004

    La qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone, tra l'altro, il possesso di requisiti relativi a capacità professionale, tempo dedicato e reddito ricavato; il loro accertamento da parte della Regione implica esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa.

  • DGR Lombardia 17 marzo 2021, n. XI/4416, punto 4.4.c

    Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera la differenza tra le operazioni attive a cui è necessario sommare i contributi pubblici (Comunitari, Nazionali, Regionali) e le operazioni passive desumibili dalla dichiarazione annuale IVA.

    Le dichiarazioni IVA costituiscono uno strumento idoneo alla verifica del reddito prodotto dall'attività agricola, attraverso l'analisi delle operazioni attive, dei contributi pubblici e delle operazioni passive.

  • DGR Lombardia 17 marzo 2021, n. XI/4416, punto 4.4

    La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l’avvio della coltura) può motivatamente essere considerata come evento eccezionale che distorce l’informazione riguardo il reddito prodotto dall’attività agricola.

    Le condizioni giustificative del reddito negativo devono essere riconducibili a eventi eccezionali, non imputabili all'imprenditore, assimilabili alla forza maggiore o al caso fortuito, e non possono consistere in situazioni permanenti o protratte per un periodo pluriennale.

  • artt. 44 e 47, comma 2, Cost.

    Sono richiamati come fondamento dell'interesse pubblico alla promozione e salvaguardia dell'attività agricola.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    È richiamato, nella parte finale, in relazione alla materia agricola e all'interesse pubblico sotteso alla qualifica IAP.

  • art. 38 TFUE

    È richiamato quale fondamento euro-unitario delle politiche agricole e dell'interesse pubblico alla promozione dell'attività agricola.

Massime di principio

  • La controversia relativa all'accertamento regionale dei requisiti di capacità professionale, tempo dedicato e reddito ricavato necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'accertamento implica l'esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa nell'interesse pubblico agricolo.
  • Le linee guida regionali possono legittimamente utilizzare i dati delle dichiarazioni annuali IVA, integrati dai contributi pubblici e dalle operazioni passive, per verificare il reddito prodotto dall'attività agricola ai fini del mantenimento della qualifica IAP.
  • Il riconoscimento dell'esistenza di una perdita di esercizio non viene meno per il solo fatto che il ricorrente contesti l'idoneità dello specifico metodo di calcolo utilizzato dall'amministrazione; se la perdita risulta comunque dal bilancio, la contestazione del metodo può essere inidonea a escludere il presupposto sostanziale della decadenza.
  • Le cause eccezionali che consentono di giustificare un reddito agricolo negativo devono consistere in eventi non imputabili all'imprenditore, riconducibili alla forza maggiore o al caso fortuito, e normalmente transeunti e provvisori.
  • Un sequestro penale di un'area produttiva protratto per più anni non integra, ai fini delle linee guida sulla qualifica IAP, un evento eccezionale giustificativo del reddito negativo quando la situazione impeditiva è collegata a condotte riferibili all'imprenditore e non presenta carattere transitorio.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaGiurisdizione e riparto
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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