Cassazione Penale, Sentenza n. 25511/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania (4/2/2021) che, pur avendo assolto l'imputato per il reato previsto dall'art. 485 c.p. perché il fatto non è più previsto come reato, aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e rideterminato la pena. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata; 4) violazione di legge per la mancata definizione del giudizio con le forme previste dall'art. 599-bis c.p.p., denunciando che la difesa aveva inviato il 26/1/2021 una richiesta a mezzo PEC al Procuratore Generale (ai sensi degli artt. 589 e 599-bis c.p.p.) per concordare la pena e non aveva ricevuto risposta, con conseguente pretesa lesione del diritto di difesa e irregolarità procedurale in relazione all'art. 23 D.L. 149/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sui primi tre motivi ha ritenuto le censure generiche e non specifiche ai sensi degli artt. 591 e 581 c.p.p., quindi inammissibili perché non contestavano in modo puntuale la motivazione impugnata, le cui valutazioni risultavano ancorate a precisi dati fattuali e prive di vizi logici o giuridici. Sul quarto motivo ha ritenuto infondata la doglianza: l'assenza di una specifica regolamentazione nell'art. 23 D.L. 149/2020 circa le modalità di accesso al rito di cui all'art. 599-bis c.p.p. non comporta automaticamente una lesione del diritto di difesa; sono le parti a concordare tempi e modi per la definizione e la richiesta inviata alla Procura Generale, in assenza di risposta, è da considerarsi implicitamente respinta alla luce delle conclusioni scritte presentate dalla Procura. Inoltre la difesa era tenuta ad attivarsi per sollecitare una risposta o informare il giudice dell'appello dell'esigenza di un contraddittorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
La Corte d'Appello ha assolto per questo capo perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; in Cassazione non vi è censura specifica su questo punto.
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la condanna per questo reato è stata confermata in appello e mantenuta dalla Cassazione.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione del giudizio su richiesta delle parti (forme di definizione della pena/accordo). La Corte ha interpretato che l'assenza di una specifica regolamentazione delle modalità di accesso non integra di per sé una violazione del diritto di difesa; l'assenza di risposta della Procura può essere resa equivalente a diniego se la Procura presenta conclusioni scritte contrarie.
art. 23 D.L. 149/2020
Norma normativa richiamata in relazione alle modalità processuali durante il periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto che la norma non richieda una disciplina aggiuntiva delle modalità di accesso al rito di cui all'art. 599-bis e che ciò non configuri per sé una lesione del diritto di difesa.
artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen.
L'avvocato aveva inviato la richiesta di definizione anche ai sensi dell'art. 589; la Corte ha ritenuto che l'invio della richiesta senza sollecito o informazione al giudice, e la mancata risposta, non implichino automaticamente illecito procedurale se la Procura manifesta in altro modo (conclusioni) un diniego.
art. 591 lett. c) e art. 581 lett. c) c.p.p.
Richiamate come criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: i motivi devono contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto i primi tre motivi generici e quindi non conformi ai requisiti di specificità.
Massime di principio
- Le censure di motivazione in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: non è sufficiente affermare in termini generici che la motivazione è insoddisfacente; occorre indicare esattamente le contraddizioni o gli errori logici/giuridici.
- L'assenza di una regolamentazione dettagliata in una norma emergenziale (es. art. 23 D.L. 149/2020) non determina automaticamente una lesione del diritto di difesa; le parti hanno l'onere di concordare tempi e modalità per le richieste di definizione e devono sollecitare o informare il giudice se necessario.
- Se una parte invia una richiesta di definizione all'ufficio della Procura e non riceve risposta, la mancata risposta può essere interpretata come implicito diniego qualora la Procura presenti poi conclusioni scritte contrarie; la parte richiedente dovrebbe sollecitare o porre la questione al giudice per attivare il contraddittorio.
- Le valutazioni di fatto e di apprezzamento dei giudici di merito (es. riconoscimento di attenuanti o qualificazione della recidiva) sono difficilmente riformabili in Cassazione se ancorate a elementi fattuali e prive di vizi logici o giuridici.
- In caso di decriminalizzazione di una fattispecie, il giudice d'appello può assolvere per il capo interessato perché il fatto non è più previsto come reato, con conferma possibile in sede successiva se non contestata specificamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →