Cassazione Civile, Ordinanza n. 18967/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un primo giudizio concluso con sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto a dipendenti universitari in servizio presso un'azienda ospedaliera universitaria il diritto all'equiparazione economica al dirigente sanitario non medico ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate fino a una certa data. Per il periodo successivo, i lavoratori hanno promosso un secondo contenzioso per ottenere la quantificazione dell'indennità perequativa dovuta dopo il 31 dicembre 2003. La Corte d'appello ha rigettato le domande e i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenendo che, dal 1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata fosse entrata nel trattamento fondamentale del dirigente e dovesse quindi essere inclusa nell'equiparazione anche senza incarico dirigenziale effettivo, alla luce dei CCNL del comparto dirigenza area III del 2000, 2002-2005 e 2006. L'università ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la prescrizione quinquennale delle pretese relative al periodo anteriore. La Corte di cassazione ha respinto i motivi principali, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'indennità perequativa ex art. 31 non comprende automaticamente le voci retributive collegate al concreto conferimento di un incarico direttivo, come la retribuzione di posizione, anche se qualificata come componente del trattamento fondamentale dei dirigenti sanitari. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale, affermando che la domanda giudiziale originaria aveva interrotto la prescrizione delle pretese consequenziali fino al passaggio in giudicato della decisione che definiva il primo giudizio, poiché i diritti azionati erano logicamente e causalmente connessi al medesimo rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dei lavoratori sia il ricorso incidentale dell'università. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si sosteneva l'inclusione automatica della retribuzione di posizione minima unificata nell'indennità perequativa, affermando che tale voce è riconoscibile solo se collegata a un effettivo incarico dirigenziale. Ha inoltre escluso la prescrizione delle pretese economiche anteriori al quinquennio, poiché la precedente domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento dell'equiparazione economica aveva efficacia interruttiva fino al giudicato e si estendeva ai diritti consequenziali. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
costituisce la base legale dell'indennità perequativa spettante al personale universitario in servizio presso strutture sanitarie convenzionate; l'equiparazione economica è dinamica ma non comprende automaticamente emolumenti legati all'effettivo incarico dirigenziale.
art. 53 CCNL 1994-1997 comparto università
ha confermato l'applicabilità transitoria dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 fino alla ridefinizione dell'ordinamento.
art. 28 CCNL 27 gennaio 2005 comparto università
ha ridisegnato le corrispondenze economiche e ha segnato il passaggio al nuovo assetto contrattuale, facendo salva la posizione economica già conseguita dal personale in servizio.
art. 33 CCNL area dirigenza III
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di trattamento fondamentale della retribuzione di posizione minima unificata, ma ritenuto non decisivo nel caso di personale universitario non dirigente del SSN.
art. 40 CCNL 8 giugno 2000 area III dirigenza
invocato dai ricorrenti per contestare il venir meno della disciplina previgente, ma non idoneo a fondare l'inclusione automatica della voce retributiva in questione.
artt. 44 e 45 CCNL 2002-2005 area III dirigenza
richiamati per sostenere la nuova disciplina della retribuzione di posizione, ma ritenuti compatibili con l'esclusione della sua automatica computabilità nell'indennità perequativa.
art. 3 e art. 6, comma 9, CCNL 5 luglio 2006 area III dirigenza
invocati per sostenere l'assetto successivo del trattamento dirigenziale, ma non idonei a mutare la regola secondo cui la voce di posizione è collegata a un incarico effettivo.
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale per l'interpretazione dei CCNL, ma la Corte ha aderito all'interpretazione già consolidata in giurisprudenza.
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio sistematico di interpretazione dei contratti collettivi, senza esito favorevole alla tesi dei ricorrenti.
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo incidentale in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sul primo contenzioso.
art. 2945 c.c.
la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l'effetto perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, ma la Corte ha escluso che fosse decorso il termine per effetto dell'interruzione derivante dalla domanda originaria.
art. 92 c.p.c.
utilizzato per compensare le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità perequativa prevista per l'equiparazione economica del personale universitario al personale sanitario non comporta l'inclusione automatica delle voci retributive che presuppongono il conferimento effettivo di un incarico direttivo o dirigenziale.
- Ai fini dell'equiparazione economica ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, occorre distinguere tra componenti del trattamento legate alla qualifica e all'inquadramento e componenti accessorie collegate allo svolgimento concreto di funzioni o incarichi specifici; solo le prime entrano automaticamente nel meccanismo perequativo.
- L'equiparazione prevista dalle tabelle di corrispondenza tra personale universitario e personale sanitario ha carattere dinamico, ma l'aggiornamento degli inquadramenti non trasforma in voce automaticamente dovuta un emolumento che, secondo la sua disciplina sostanziale, dipende dall'attribuzione di un incarico.
- La proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione non solo per il diritto azionato in via principale, ma anche per i diritti consequenziali che si ricollegano con nesso causale stretto al rapporto dedotto in giudizio; l'effetto interruttivo perdura fino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva.
- Quando una seconda domanda mira soltanto a ottenere il pagamento di effetti economici già derivanti dall'accertamento definitivo di un precedente rapporto controverso, la decorrenza della prescrizione va coordinata con l'effetto interruttivo prodotto dal primo giudizio e con il momento del suo giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18857/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18864/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18870/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18872/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →