Cassazione Civile, Ordinanza n. 29242/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da un correntista nei confronti della banca per l'addebito, sul conto corrente, del controvalore di assegni bancari emessi da un terzo privo di delega. La banca era stata condannata nei confronti del correntista e aveva a sua volta chiesto di essere manlevata dagli eredi del soggetto che aveva sottoscritto e negoziato gli assegni senza valida delega. La Corte d'appello ha confermato la condanna degli eredi a rimborsare alla banca metà di quanto questa aveva dovuto pagare al correntista. In cassazione gli eredi hanno dedotto, con due motivi, da un lato l'ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avessero costruito d'ufficio la causa petendi della chiamata in garanzia senza adeguata base nella domanda; dall'altro l'assenza assoluta di motivazione e l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla responsabilità del loro dante causa per concorso nell'illecito dannoso, contestando che su di lui gravasse un obbligo di verificare la regolarità della delega all'emissione degli assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la causa petendi della chiamata in garanzia fosse comunque desumibile dagli atti: la banca aveva chiesto di essere tenuta indenne qualora fosse risultata condannata verso il correntista, poiché l'emissione degli assegni da parte del terzo privo di delega poteva integrare un illecito anche nei confronti della banca e fondare una responsabilità solidale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello, pur dando atto in modo confuso delle contestazioni sul merito della responsabilità del terzo, non aveva fornito alcuna risposta specifica su tale punto; la conferma della condanna degli eredi è stata quindi ritenuta priva di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
la censura di ultrapetizione è infondata se la causa petendi della domanda, anche in forma sintetica, è comunque desumibile dagli atti e dalla prospettazione della chiamata in garanzia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
violazione del precetto recato dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.
la sentenza deve contenere una motivazione specifica sul punto decisivo controverso; la mera e confusa menzione delle contestazioni non è sufficiente se manca una risposta effettiva.
art. 360, n. 3, c.p.c.
in relazione ai successivi artt. 132, secondo comma, 352 e 360, n. 3
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge derivante dall'asserita ultrapetizione.
art. 352 c.p.c.
in relazione ai successivi artt. 132, secondo comma, 352 e 360, n. 3
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della censura processuale sull'asserita ultrapetizione.
art. 2504-bis, primo comma, c.c.
ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.
la società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Massime di principio
- La censura di ultrapetizione non è accoglibile quando la domanda o la chiamata in causa, pur formulata sinteticamente, consenta di individuare una causa petendi coerente con il contenuto degli atti e con la funzione della domanda di manleva.
- La motivazione della sentenza è viziata in modo decisivo quando il giudice d'appello omette di rispondere alle specifiche contestazioni di merito su un fatto costitutivo della responsabilità, limitandosi a una conferma apodittica della decisione di primo grado.
- Nel valutare una domanda di rivalsa o manleva collegata a un illecito verso un terzo, il giudice deve esaminare espressamente il titolo della pretesa e la riferibilità del comportamento del terzo al danno dedotto, non potendo trascurare il profilo della responsabilità concorrente o solidale.
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