Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, contestando ai fini IVA e IRAP la mancanza dei requisiti per l'accesso al regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991. L'Ufficio aveva inoltre ritenuto che dalle movimentazioni bancarie emergessero operazioni non inerenti l'attività dell'ente e aveva ravvisato l'esistenza di una società di fatto tra due persone fisiche, valorizzando la commistione con l'attività di una precedente società commerciale. La CTP aveva accolto il ricorso dell'ente, ma la CTR aveva riformato la decisione, escludendo sia l'applicabilità del favor rei introdotto nel 2015 per violazioni della tracciabilità, sia la spettanza del regime agevolato per difetto di prova dell'effettiva natura non lucrativa dell'ente. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla tracciabilità e sulla decadenza dal regime agevolato, sostenendo che la modifica normativa del 2015 dovesse valere anche per i periodi precedenti; 2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sull'esimente dell'incertezza normativa oggettiva, deducendo la buona fede del sodalizio e l'incertezza interpretativa della disciplina; 3) violazione delle norme sul regime fiscale degli enti associativi, lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato i requisiti sostanziali e l'onere della prova e avesse omesso di considerare la conformazione statutaria e l'attività associativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per i periodi d'imposta 2010-2012 resta applicabile la disciplina previgente che prevedeva la decadenza dalle agevolazioni in caso di inosservanza delle regole sulla tracciabilità, sicché la modifica introdotta nel 2015 non operava retroattivamente. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che non sussisteva un'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni e che, in ogni caso, incombeva sui contribuenti l'onere di allegare e provare i presupposti dell'esimente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l'accesso alle agevolazioni per gli enti associativi dipende non dalla mera veste formale o dalla presenza di clausole statutarie, ma dall'effettivo svolgimento di attività non lucrativa, prova che gravava sui contribuenti; le censure tendevano invece a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in cassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 398 del 1991
costituisce il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui decadenza può conseguire alla violazione delle condizioni previste dalla disciplina applicabile ratione temporis
L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5
"l'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398"
per i periodi d'imposta considerati prevede l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti sopra soglia e la decadenza dal regime agevolato in caso di inosservanza
L. n. 342 del 2000, art. 37, comma 2, lett. a)
ha riscritto la disciplina della tracciabilità applicabile ratione temporis
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 19
non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta 2010-2012 nel caso esaminato
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11
richiamato quale norma sanzionatoria conseguente alla violazione della disciplina sulla tracciabilità
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
prevede l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva in materia di sanzioni tributarie
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
richiamato insieme alle altre norme sull'incertezza normativa oggettiva come causa di esenzione dalle sanzioni
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
richiamato come base normativa dell'esimente per obiettiva incertezza normativa
art. 2697 c.c.
l'onere di allegare e provare l'incertezza normativa oggettiva grava sul contribuente che invoca l'esimente
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111
il beneficio fiscale per gli enti associativi dipende da requisiti sostanziali, non dalla sola veste formale dell'ente
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148
norma richiamata come disciplina degli enti non commerciali e dei relativi requisiti agevolativi
D.L. n. 136 del 2004, art. 7
richiamato dalla censura dei ricorrenti in relazione ai requisiti fiscali degli enti associativi
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 4 e 7
richiamato quale base per l'assoggettamento IVA e per la qualificazione dell'attività dell'ente
Massime di principio
- Il favor fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche deve essere applicato secondo la disciplina vigente nei periodi d'imposta oggetto di accertamento; una modifica successiva che attenui o elimini la decadenza non opera, di regola, retroattivamente sui periodi anteriori se non è prevista espressamente.
- L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva in materia tributaria richiede una reale e inevitabile equivocià della disciplina, accertabile in modo oggettivo dal giudice, non una mera difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente o una generica complessità della materia.
- Chi invoca l'incertezza normativa oggettiva o altra causa di esclusione delle sanzioni deve allegare e provare i presupposti dell'esimente; in difetto, la sanzione resta applicabile.
- L'accesso ai regimi agevolati per gli enti associativi non dipende dalla sola forma giuridica, dalla denominazione o dalla presenza formale di clausole statutarie, ma dall'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa conforme allo statuto e alla concreta operatività dell'ente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico già compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
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