Cassazione Penale, Sentenza n. 3985/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., perché la Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado e condannando il ricorrente per bancarotta fraudolenta (capo B), aveva fondato la decisione su prove dichiarative (in particolare l'esame del curatore) senza procedere al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative sussista solo quando il giudice di appello, ribaltando un esito assolutorio di primo grado, operi una diversa valutazione della concludenza delle prove dichiarative già valutate in primo grado. Nel caso di specie il giudice di primo grado non aveva valutato le prove dichiarative in quanto aveva dichiarato la prescrizione; pertanto mancava una valutazione originaria che il giudice di appello potesse 'diversamente apprezzare'. Inoltre il principio di immediatezza non è assoluto e può essere modulato secondo le esigenze cognitive del caso. Per questi motivi il ricorso è stato considerato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
L'obbligo di rinnovare in appello la prova dichiarativa (esame di testi/curatore) sorge quando il giudice di appello operi una diversa valutazione della concludenza di prove dichiarative già valutate dal giudice di primo grado; in tal caso è richiesta la nuova assunzione o, in mancanza, una motivazione rafforzata
art. 219 legge fallimentare (ultimo comma)
La norma è stata richiamata nel contesto della valutazione del termine di prescrizione, poiché il giudice di primo grado aveva tenuto conto dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'ultimo comma ai fini del calcolo della prescrizione
Giurisprudenza (Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, Troise)
Affermato che il principio di immediatezza non ha copertura costituzionale assoluta e può essere modulato secondo le esigenze probatorie del caso, consentendo al giudice di appello di basarsi su materiali non necessariamente acquisiti immediatamente se ciò è giustificato
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha dichiarato la prescrizione senza valutare le prove dichiarative, il giudice d'appello può valutare tali prove e decidere senza obbligo di rinnovazione formale dell'assunzione, perché manca una valutazione originaria da rivedere
- L'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in appello sorge quando il giudice d'appello modifica la valutazione probatoria già compiuta dal primo giudice; in tal caso o rinnovazione o motivazione rafforzata
- Il principio di immediatezza non è assoluto: la Corte può modulare l'esigenza di assunzione diretta delle prove in funzione delle necessità cognitive e della tutela dei diritti di difesa
- In situazioni simili la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere il rinnovo dell'istruttoria o evidenziare l'insufficienza probatoria e, se opportuno, prospettare specifici pregiudizi alla possibilità di controesame
- La Corte vaglia, caso per caso, l'opportunità di richiedere la rinnovazione oppure di accettare una valutazione basata sul materiale già acquisito, tenendo conto della tutela del contraddittorio e della necessità di motivazione adeguata
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