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Ordinanza

Ordinanza n. 313/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti: a. provvedimento dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 - del 21/10/2025 (Avviso n. 7), trasmesso a mezzo pec, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati - Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori, indetto con Deliberazione del 26/6/2024 n. 557 e successive modifiche di cui alla Deliberazione del 16/7/2024 n. 20 e alla Deliberazione del 14/7/2025 n. 631; b. elenco del 21/10/2025 dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente identificato con il codice EPBFWM; c. Verbali e/o provvedimenti, di estremi allo stato non noti, con cui sono stati predisposti eventuali ulteriori criteri di valutazione della prova pratica ove lesivi per l'odierno ricorrente; d. ogni ulteriore atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202514411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per 143 operatori tecnici specializzati autisti d'ambulanza, unitamente all'elenco degli ammessi e agli eventuali criteri di valutazione della prova pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Ares 118 gli ha comunicato l'esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso, nonché l'elenco degli ammessi e gli eventuali verbali o provvedimenti recanti ulteriori criteri di valutazione della prova pratica. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il ricorrente ha allegato un danno grave e irreparabile derivante dall'esclusione dalla prosecuzione della procedura; l'amministrazione ha resistito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto generico il danno grave e irreparabile prospettato, osservando che il candidato avrebbe potuto eventualmente recuperare la prova orale in un momento successivo, senza necessità di svolgerla contestualmente agli altri candidati. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico all'assunzione di personale dotato delle competenze necessarie alla guida di veicoli di ambulanza. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la scheda di valutazione indicava inequivocabilmente in 8,30 il tempo impiegato dal ricorrente nella prova pratica e che tale dato comportava l'invalidità della prova e l'esclusione del candidato secondo l'avviso della Commissione esaminatrice del 24 luglio 2025. Le spese, anche della fase cautelare, sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del periculum in mora e del fumus boni iuris; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il periculum in mora non è dimostrato dalla mera esclusione dalla prova orale: il ricorrente deve allegare e dimostrare un danno grave e irreparabile concreto, mentre la possibilità di recuperare successivamente la prova può escludere l'urgenza cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un concorso per personale destinato alla guida di ambulanze, può prevalere l'interesse pubblico all'assunzione di candidati dotati delle necessarie competenze professionali.
  • Quando la scheda di valutazione della prova pratica indica in modo inequivoco un tempo di esecuzione incompatibile con i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, tale dato può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione dell'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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