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Circolare

Circolare n. 3 del 23/01/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’esenzione IVA prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva riguarda solo la successiva rivendita di beni già acquistati senza diritto a detrazione, e non gli acquisti effettuati da soggetti che svolgono attività esenti. Alla luce dell’ordinanza della Corte di giustizia UE del 6 luglio 2006 e della nuova direttiva 2006/112/CE, l’Amministrazione ritiene infondate le richieste di rimborso dell’IVA sugli acquisti e invita gli uffici a resistere nei giudizi ancora pendenti depositando memorie difensive.

Contenzioso sui rimborsi IVA per acquisti destinati ad attività esenti ex art. 13, parte B, lett. c), VI direttiva IVA

Contenzioso su istanze di rimborso IVA per attività esenti ex art. 13, parte B, lett. c), VI direttiva IVA

La circolare interviene sul contenzioso relativo ai dinieghi di rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di soggetti che svolgono attività esenti. L’Amministrazione chiarisce che la norma comunitaria invocata dai ricorrenti non comporta l’esenzione degli acquisti effettuati dal soggetto che esercita attività esenti, ma riguarda soltanto la rivendita di beni già acquistati senza diritto a detrazione.

Origine delle controversie e posizione dei contribuenti

Negli ultimi tempi si erano moltiplicate le liti contro il rifiuto, espresso o tacito, dei rimborsi IVA relativi ad acquisti destinati ad attività esenti. I ricorrenti sostenevano che l’art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva 77/388/CEE fosse stato recepito in modo non corretto nell’ordinamento interno. Secondo tale tesi, tutti gli acquisti di beni effettuati da soggetti che compiono operazioni esenti dovrebbero essere esentati da IVA, con conseguente diritto al rimborso dell’imposta addebitata ma non detraibile, spesso in settori come quello sanitario, dove opera un pro-rata di indetraibilità totale.

Intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea

La questione era stata rimessa in alcune controversie alla Corte di giustizia UE. Con ordinanza del 6 luglio 2006, nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05, la Corte ha precisato che l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva si applica solo alla rivendita di beni acquistati in precedenza da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata, purché l’IVA versata all’atto dell’acquisto iniziale non abbia dato luogo a un diritto a detrazione.

Ambito temporale e sopravvenienza della direttiva 2006/112/CE

La circolare evidenzia che dal 1° gennaio 2007 la direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. Nell’art. 136, lett. a), della nuova direttiva la disposizione corrispondente è formulata in modo tale da non lasciare dubbi interpretativi. Per questo la circolare ha rilievo per le controversie riferite alla disciplina previgente, fino al 31 dicembre 2006.

Interpretazione corretta della norma e infondatezza dei ricorsi

Secondo l’Agenzia, l’espressione "forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata" deve essere riferita alla successiva cessione dei beni precedentemente acquistati senza possibilità di detrazione. La locuzione finale della norma, che richiede che i beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione, conferma che il riferimento è alla fase della rivendita e non all’acquisto. A supporto vengono richiamate anche le versioni inglese e francese della disposizione, nelle quali risulta evidente che si tratta di beni già destinati ad attività esente.

Coerenza con il sistema IVA interno ed europeo

La circolare osserva inoltre che la lettura proposta dai ricorrenti non è coerente con l’art. 17 della VI direttiva, recepito nell’art. 19 del DPR 633/1972, che consente la detrazione solo per beni e servizi impiegati per operazioni soggette a imposta. La tesi dei contribuenti si porrebbe anche in contrasto con il sistema del pro-rata di detrazione. Viene poi sottolineato che, se la finalità fosse quella di evitare l’IVA a monte per chi non può detrarla, la norma dovrebbe riguardare anche servizi e importazioni, mentre essa si riferisce solo ai beni.

Conferma della disciplina interna e indicazioni operative

Viene richiamato anche l’art. 10, n. 27-quinquies), del DPR 633/1972, già esaminato in sede europea senza che fosse aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. In conclusione, l’Agenzia ritiene pacifico che l’esenzione si applichi solo alla rivendita di beni che non hanno dato diritto a detrazione, e non ai beni acquistati da soggetti che svolgono attività esenti. Gli uffici devono quindi depositare memorie nei giudizi ancora pendenti per ribadire l’infondatezza dei ricorsi, mentre le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni.

Punti principali

Origine del contenzioso e tesi dei ricorrenti

La circolare nasce da numerose controversie avviate contro il diniego espresso o tacito di rimborso dell’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività esenti. I ricorrenti sostengono che l’art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva non sarebbe stato correttamente recepito e che dovrebbero essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da soggetti che svolgono operazioni esenti, con conseguente rimborso dell’imposta addebitata e non detraibile per effetto del pro-rata o dell’indetraibilità totale.

Chiarimento della Corte di giustizia UE

La Corte di giustizia, con ordinanza del 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05, ha chiarito che l’esenzione si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per esigenze di un’attività esentata, purché l’IVA pagata all’acquisto iniziale non abbia dato diritto a detrazione. Non riguarda quindi l’acquisto originario del bene da parte del soggetto che svolge attività esenti.

Limite temporale di applicazione della circolare

La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2007, la VI direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. Poiché nell’art. 136, lett. a), della nuova direttiva la disposizione è formulata in modo non ambiguo, la presente istruzione è rilevante per le controversie riferite alla disciplina previgente e fino al 31 dicembre 2006.

Infondatezza dei ricorsi per rimborso IVA

L’Amministrazione afferma che è definitivamente superata la tesi secondo cui dovrebbero essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da soggetti che svolgono operazioni esenti. L’espressione "forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata" va riferita alla successiva cessione di beni già acquistati senza diritto a detrazione, non all’acquisto stesso. A sostegno di questa lettura sono richiamati il tenore letterale della norma, le versioni inglese e francese, e il riferimento espresso al fatto che i beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione.

Coerenza con la disciplina IVA interna e comunitaria

La circolare sottolinea che l’interpretazione dei ricorrenti non è coerente né con la disciplina dell’art. 17 della VI direttiva, trasfuso nell’art. 19 del DPR 633/1972, che consente la detrazione solo per beni e servizi impiegati per operazioni imponibili, né con il meccanismo del pro-rata di detrazione. Si osserva inoltre che, se la ratio fosse quella di non far sopportare l’IVA a monte ai soggetti che non possono detrarla, la norma dovrebbe riferirsi anche ai servizi e alle importazioni, cosa che non avviene.

Conferma dalla normativa successiva e assenza di procedura d’infrazione

Viene richiamata anche la direttiva 2006/112/CE, art. 136, lett. a), che riproduce la regola sull’esenzione per le cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un’attività esente, senza che ciò rappresenti una innovazione sostanziale. Inoltre, la norma interna dell’art. 10, n. 27-quinquies), del DPR 633/1972 è indicata come già vagliata dall’Unione europea, senza apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Indicazioni operative agli uffici

Per i giudizi ancora pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, gli uffici dell’Agenzia devono depositare memorie difensive per ribadire l’infondatezza dei ricorsi alla luce dell’ordinanza della Corte di giustizia e delle argomentazioni illustrate. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione di tali istruzioni.

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