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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11315/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva respinto la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo (euro 106.581,36) disposto nei confronti di Fia Servizi s.r.l. per il profitto del presunto reato previsto dall'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: 1) la pretesa pregiudizialità del giudizio tributario rispetto al penale (richiamando art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992) in quanto sarebbe stata impugnata l'atto di recupero che ha originato la comunicazione di notizia di reato; 2) l'abnormità del sequestro e motivazione apparente, sostenendo che la comunicazione di notizia di reato si sarebbe riferita alla situazione fiscale della società Tranceria 3T s.r.l. (accollante) e non alla Fia Servizi s.r.l. (accollata), con richiamo allo Statuto del contribuente e all'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di procura speciale: Guerriero Ciro aveva proposto l'impugnazione non in proprio ma come rappresentante di un terzo interessato e non era munito della procura speciale prevista dall'art. 100 c.p.p., pertanto il rimedio va qualificato come ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. e non poteva essere proposto senza la prevista autorizzazione. Anche sul merito la Corte ritiene l'impugnazione manifestamente infondata: non sussiste alcun principio di pregiudizialità del giudizio tributario rispetto al penale come dedotto, né era provata l'efficacia liberatoria dell'allegato accollo da parte della Tranceria 3T. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 nella valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater, comma 2

    Norma penale che disciplina il reato fiscale dal quale è stato ritenuto il profitto oggetto di sequestro; la Corte non ha messo in dubbio la competenza del giudice penale a procedere per tali fatti

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una pretesa pregiudizialità del giudizio tributario; la Corte ha escluso l'esistenza di tale principio di pregiudizialità nei termini dedotti dal ricorrente

  • cod. proc. pen., art. 325

    La norma è stata richiamata per qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, con conseguenze formali sulla necessità della procura speciale

  • cod. proc. pen., art. 100

    Prevede la necessità della procura speciale per il difensore del terzo interessato nelle impugnazioni in cassazione avverso provvedimenti relativi a sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto indispensabile il requisito e ha dichiarato l'inammissibilità per la sua mancanza

  • cod. proc. civ., art. 182, secondo comma

    Norma civile sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza citata dalla difesa; la Corte ha chiarito che tale meccanismo non è applicabile alle impugnazioni penali contro il rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo

  • cod. proc. pen., art. 616

    Stabilisce conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul principio sostanziale deciso dalla Corte

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per la valutazione della responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando la sanzione pecuniaria prevista

Massime di principio

  • Se si impugna in Cassazione un provvedimento relativo al rigetto della richiesta di riesame di sequestro preventivo, chi agisce per conto di un terzo interessato deve essere munito della procura speciale ex art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La mera impugnazione di un atto tributario davanti alla giurisdizione tributaria non determina automaticamente una pregiudizialità assoluta del giudizio tributario rispetto al penale: la pregiudizialità va valutata in base a norme esplicite o a specifiche esigenze di coordinamento, e non si può affermare in via generica.
  • Per opporre l'esistenza di un accollo liberatorio a responsabilità penali fiscali occorrono prove chiare e documentali dell'effettiva efficacia dell'accollamento; semplici affermazioni non sono sufficienti a escludere la configurabilità del reato o del profitto sequestrabile.
  • La regolarizzazione formale della rappresentanza (es. richiamo alle regole del processo civile) non sempre è applicabile in sede penale: occorre rispettare le specifiche prescrizioni del codice di procedura penale.
  • In caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile il giudice può condannare la parte alle spese e disporre sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi delle norme applicabili; tuttavia la presenza o meno di colpa nella proposizione dell'impugnazione può influire sulla misura e sulla qualificazione della sanzione.

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