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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33599/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, avvenuto il 22 maggio 2003, di titoli "Parmalat Finance Corporation" effettuato da due clienti tramite una banca, con l'intervento di un funzionario della banca nella fase di collocamento. In primo grado il Tribunale aveva condannato in solido banca e funzionario al risarcimento dei danni, ritenendo fondata la domanda degli investitori. In appello la Corte territoriale, dapprima con sentenza parziale, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del funzionario in primo grado e ha poi, con sentenza definitiva, riformato la decisione, respingendo tutte le domande nei confronti della banca. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, uno contro la sentenza parziale e uno contro quella definitiva. Nel primo ricorso hanno censurato: la ritenuta inammissibilità della chiamata in causa del terzo ex d.lgs. n. 5/2003, sostenendo che la banca non fosse legittimata a eccepirla e che non vi fosse decadenza; l'asserita necessità che la chiamata fosse autorizzata dal giudice; la legittimazione della banca a dolersi della chiamata; l'erronea valutazione della capacità testimoniale del funzionario, poi assunto come teste. Nel secondo ricorso hanno contestato l'accertamento di merito secondo cui la banca avrebbe assolto gli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla normativa sull'intermediazione finanziaria, deducendo violazione del t.u.f. e del regolamento Consob; hanno inoltre lamentato omesso esame di fatti decisivi, relativi sia alla mancata conoscenza del prodotto da parte dell'intermediario e all'assenza di adeguate procedure, sia alla qualità del testimone-funzionario come promotore finanziario iscritto all'albo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Quanto alla sentenza parziale, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della chiamata del terzo nel processo societario, evidenziando che la disciplina del d.lgs. n. 5/2003, improntata alla "privatizzazione" del processo, sottoponeva le decadenze all'eccezione di parte e che la banca aveva interesse a dolersi della chiamata irrituale, anche perché idonea a incidere sul diritto alla prova e a configurare un abuso del processo. Ha inoltre escluso che la qualifica del funzionario come promotore finanziario comportasse, da sola, incapacità o inattendibilità testimoniale. Quanto alla sentenza definitiva, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a rivalutare il materiale probatorio e l'accertamento di fatto compiuto dalla corte di merito circa l'assolvimento degli obblighi informativi; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché non centrato su un fatto storico decisivo ma su profili giuridici e valutativi; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che la qualità di promotore finanziario del testimone non integra di per sé una ragione di inattendibilità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    "a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto"

    Nel processo societario la chiamata del terzo da parte dell'attore è consentita solo se l'esigenza nasce dalle difese del convenuto; la violazione della regola è soggetta a eccezione di parte, secondo la logica di privatizzazione del processo.

  • art. 13 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    "l'inosservanza dei termini previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse"

    Le decadenze del rito societario, incluse quelle relative alla chiamata del terzo, non sono normalmente rilevabili d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata.

  • art. 157 cod. proc. civ.

    La parte che ha interesse deve eccepire la decadenza nella prima difesa utile; la banca era legittimata a sollevare l'eccezione contro la chiamata del terzo.

  • art. 106 cod. proc. civ.

    È il fondamento generale della chiamata in causa del terzo, richiamato dal rito societario per disciplinare la chiamata dell'attore.

  • art. 21 t.u.f.

    Richiama gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario finanziario; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tali obblighi risultassero assolti in fatto.

  • art. 23 t.u.f.

    Norma invocata dai ricorrenti in tema di riparto probatorio nei servizi di investimento; la Corte non ha accolto la censura perché diretta a rivalutare il merito istruttorio.

  • art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiama gli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a frammentare tali obblighi contro un accertamento unitario di fatto.

  • art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Norma sull'adeguatezza e sulla valutazione dell'operazione rispetto al profilo del cliente; la Corte ha ritenuto che la banca avesse fornito le dovute informazioni e avvertenze.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Norma sull'inadeguatezza dell'operazione e sui doveri di avvertimento; la Corte ha confermato l'accertamento di merito circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi.

  • art. 31, comma 4, t.u.f.

    Richiamato in relazione alla qualifica di promotore finanziario del dipendente-testimone; la Corte ha escluso che tale qualifica comporti automaticamente incapacità a testimoniare o inattendibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il motivo è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo omesso; non può essere usato per contestare valutazioni di diritto o apprezzamenti di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, le decadenze e le preclusioni relative alla chiamata del terzo sono soggette a eccezione della parte interessata, coerentemente con l'impostazione del processo come modello fortemente dispositivizzato e concentrato sulle scelte delle parti.
  • La parte convenuta può eccepire l'irritualità della chiamata del terzo anche quando la chiamata incida sul suo diritto alla prova o si risolva in un uso strumentale del processo; la tutela della concentrazione e della speditezza del giudizio è interesse processuale rilevante.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario devono essere scrutinati nel loro complesso, ma la censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a frammentare singoli passaggi istruttori contro un accertamento di fatto unitario e motivato circa l'adempimento complessivo.
  • La qualità di dipendente o di promotore finanziario del testimone non determina, di per sé, incapacità a testimoniare né inattendibilità automatica: occorre un concreto elemento idoneo a incidere sulla credibilità del teste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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