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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12753/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto ricorso sostenendo l'insufficienza della gravità indiziaria sia rispetto al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) sia rispetto all'associazione finalizzata al traffico di cocaina (art. 74 DPR 309/1990). Quanto al 416-bis, la difesa ha lamentato l'assenza di indizi di condotte concrete e attive del ricorrente: avrebbe avuto al più una mera "contiguità compiacente" o rapporti personali/ammirazione verso esponenti del sodalizio (in particolare Salvatore e Vincenzo Sorrentino), senza prova di una vera messa a disposizione. Quanto all'associazione di traffico di stupefacenti, la difesa ha contestato la configurabilità della struttura associativa, sostenendo che i fatti descritti siano da riferirsi a semplici concorsi in reato e a comportamenti individuali volti ad eludere le indagini, non a un accordo stabile e organizzato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione in fatto degli elementi probatori e ha dichiarato infondate le censure che attaccavano la logica della motivazione. Ha confermato che la partecipazione mafiosa può essere ricostruita non solo sulla base della vicinanza personale ma quando dalla condotta emergono comportamenti attivi e funzionali alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio: nel caso concreto il riesame aveva già escluso per il ricorrente il ruolo direttivo ma aveva desunto la "messa a disposizione" da una serie di condotte (partecipazione abusiva a videocolloqui con detenuti di spicco, scambio di informazioni rilevanti, assunzione di debiti per la "famiglia", collaborazione per la rimozione di microspie, ecc.). Sulla contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la Corte ha condiviso l'apprezzamento del Riesame, ritenendo provata una struttura, anche minimale, caratterizzata da stabilità di condotte, ripetuti trasferimenti e ingenti quantitativi (con sequestri e attività di osservazione a corroborare le intercettazioni). È stata confermata la misura custodiale in relazione al pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato rinviato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ribadisce che rileva la partecipazione attiva o 'messa a disposizione' funzionale al sodalizio, non la mera contiguità o ammirazione. La valutazione richiede elementi di condotta concreti e funzionali alla conservazione/rafforzamento dell'organizzazione.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Disciplina i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che plurime condotte di acquisto e rivendita, ripetute e organizzate, insieme a elementi logistici e sequestri, possano fondare la configurazione di un'associazione finalizzata al traffico.

  • art. 80 D.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per la presenza di ingenti quantitativi di stupefacente; richiamata nel provvedimento come fattore aggravante collegato alla contestazione di traffico di droga.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. U. n. 33748/2005 Mannino e altre pronunce)

    La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la rilevanza penale nel 416-bis non si fonda su mera appartenenza o ammirazione ma su una partecipazione attiva, dinamica e funzionale. Inoltre sono richiamati principi su quando l'organizzazione minima è sufficiente per l'associazione di traffico di stupefacenti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra contiguità personale/ammirazione e partecipazione mafiosa: la seconda richiede condotte concrete e funzionali (messa a disposizione) che contribuiscano alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.
  • Intercettazioni che documentano scambi di informazioni strategiche, assistenza materiale (es. farsi carico di debiti per la "famiglia"), partecipazione a colloqui non autorizzati e azioni volte a ostacolare indagini (es. rimozione microspie) possono costituire indizi forti di "messa a disposizione".
  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente un grado minimo di organizzazione purché idoneo a dimostrare un accordo stabile volto alla commissione di più delitti; ripetizione delle condotte, logistica, uso di prestanome e sequestri corroborano la tesi associativa.
  • In sede di impugnazione cautelare la verifica è di legittimità: il giudice della legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi della motivazione o di diritto.
  • Anche in presenza di una parziale riqualificazione dell'imputazione (esclusione del ruolo direttivo o di aggravanti), può comunque essere confermata la misura cautelare se persiste il pericolo di reiterazione del reato.

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