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Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore sez. I ^ civile n. 201/2025 pubblicata il 20.1.2025, resa nel giudizio r.g.n.2813/2018 promosso dalla stessa Società contro il Comune di Scafati recante la condanna del convenuto a pagare la somma di € 158.779,83 a titolo di corrispettivo oltre IVA come per legge e interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in € 8.000 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e IVA come per legge.

Giustizia amministrativa202501184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di somme dovute alla società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a pagare € 158.779,83 a titolo di corrispettivo, oltre IVA e interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, nonché € 8.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva e la successiva diffida al pagamento, rimasta senza esito. Ha quindi chiesto l'attuazione coattiva dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, c), c.p.a. Ha ordinato al Comune di Scafati di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, le somme stabilite dal giudicato civile: € 158.779,83 a titolo di corrispettivo, oltre IVA e interessi moratori secondo quanto previsto dalla sentenza ottemperanda, nonché le spese del giudizio civile pari a € 8.000 oltre accessori. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato sin d'ora il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, quale commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento delle risorse e le eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'insufficienza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente e posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia imposto un obbligo di pagamento alla pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a un pagamento.
  • Quando il giudicato civile impone un obbligo pecuniario determinato o determinabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il pagamento entro un termine e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere incaricato delle fasi di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché del reperimento materiale delle somme necessarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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