Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2031/2025, resa tra le parti, per l'annullamento.

Giustizia amministrativa202507895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 2031/2025, relativa ai provvedimenti regionali e comunali concernenti la sospensione dell'autorizzazione al recupero ambientale, il ripristino dello stato dei luoghi e gli obblighi di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito "ex Cava Suarez"

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania n. 2031/2025, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto: la sospensione, disposta dalla Regione Campania, del decreto dirigenziale n. 444/2013 di autorizzazione al recupero ambientale del sito denominato "ex Cava Suarez"; la diffida regionale a ripristinare lo status quo ante, con preannuncio dell'escussione, per l'importo di 300.000 euro, della polizza fideiussoria; e l'ordinanza del Comune di Napoli adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, con cui la società è stata qualificata responsabile dell'inquinamento e obbligata alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, ripristino dello stato dei luoghi, analisi e caratterizzazione ambientale e bonifica. Con istanza dell'11 maggio 2026, la società ha chiesto il rinvio dell'udienza per la trattazione congiunta dell'appello con altri giudizi, ritenuti connessi perché riferiti alla medesima vicenda e a provvedimenti collegati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuna la trattazione congiunta degli appelli indicati, ravvisando tra i diversi contenziosi una connessione soggettiva e oggettiva. Ha quindi accolto l'istanza di trattazione congiunta e rinviato la causa all'udienza di discussione, da fissarsi con apposito decreto del Presidente della Sezione. L'ordinanza non decide i motivi di merito dell'appello né la legittimità degli atti ambientali impugnati. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza comunale che ha imposto alla società, qualificata responsabile dell'inquinamento, gli interventi di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti, ripristino e bonifica.

Massime di principio

  • La trattazione congiunta di più giudizi può essere disposta quando essi presentano connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riferiti alle medesime parti o a parti collegate e a una vicenda sostanziale unitaria o a provvedimenti tra loro connessi.
  • L'accoglimento dell'istanza di trattazione congiunta e il conseguente rinvio dell'udienza sono misure di coordinamento processuale che non comportano una decisione sui motivi di merito né anticipano il giudizio sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiRifiutiDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.