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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18334/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Bartolo era stato condannato per diffamazione per avere, in qualità di amministratore condominiale, affisso nei locali comuni avvisi contenenti l'inciso relativo a una istanza di vendita a seguito di pignoramento dell'immobile del condomino Alberto Gigante. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 595 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva rispettato le indicazioni della sentenza rescindente circa la necessità di indagare se la comunicazione fosse offensiva in sé e se l'imputato avesse consapevolmente usato espressioni socialmente interpretabili come offensive, anche alla luce di una eventuale richiesta di Gigante relativa all'esenzione o diversa modalità di pagamento delle spese condominiali derivante dallo stato di pignoramento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo del ricorrente, rilevando carenze nell'istruttoria richiesta dalla sentenza rescindente. Tuttavia ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (reato commesso il 21/10/2013, termine massimo di prescrizione scaduto il 21/04/2021) e quindi ha annul lato la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali. Le statuizioni civili sono state annullate con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio sulla liquidazione del danno e per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che configura il reato di diffamazione, richiamata come norma materiale contestata; la sentenza la applica valutando l'elemento soggettivo e la offensività del comportamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina le conseguenze processuali dell'estinzione del reato per prescrizione e consente, in presenza di prescrizione sopravvenuta, l'annullamento senza rinvio degli effetti penali ma la rimessione delle questioni civili al giudice competente.

  • art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)

    Norma procedurale richiamata in relazione ai presupposti per l'intervento della Corte di legittimità; usata per motivare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Verratti)

    In tema di diffamazione, ai fini dell'elemento soggettivo, il dolo generico o eventuale e' sufficiente, ma implica l'uso consapevole di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive

    Principio che richiede di accertare la consapevolezza dell'agente circa il significato offensivo delle espressioni usate; la sentenza rescindente aveva indicato questo principio come criterio di valutazione che la Corte d'Appello avrebbe dovuto seguire.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura prima della pronuncia finale di appello, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali e rinviare le questioni civili al giudice civile competente.
  • In casi di diffamazione occorre valutare non solo la replicabilità offensiva di una comunicazione ma anche la coscienza e volontà dell'agente nell'usare espressioni interpretabili come offensive; la presenza di un convincimento di aver esercitato una prerogativa professionale rileva ai fini del dolo.
  • Quando una sentenza di legittimità ha indicato specifici accertamenti da svolgere (es. esistenza di una richiesta della persona offesa legata a pignoramento), il giudice del rinvio deve effettivamente compiere quegli accertamenti; la mancata indagine può essere motivo di annullamento parziale.
  • La condanna civile per risarcimento del danno, anche se pronunciata in sede penale, non viene automaticamente soppressa dalla prescrizione del reato; la Cassazione tende a rinviare la materia al giudice civile per una nuova valutazione e liquidazione del danno.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale mancata rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato sono elementi decisive: la prescrizione può travolgere la pronuncia penale pur lasciando aperte le questioni civili.
  • È utile, in difesa, documentare circostanze che giustifichino la comunicazione (es. interesse condominiale, richieste della parte offesa) per contestare la offensività intrinseca e il dolo dell'autore.

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