Ordinanza n. 1129/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale del 18/07/2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno con cui veniva notificato al Sig. -OMISSIS- il giudizio di non idoneità all'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano, in quanto atto consequenziale del primo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica all'ammissione al concorso per 140 allievi marescialli dell'Esercito Italiano e graduatoria finale conseguente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno lo ha giudicato non idoneo all'ammissione al 28° corso biennale per allievi marescialli, nonché la graduatoria finale quale atto consequenziale. L'esclusione era fondata sull'applicazione del codice 209, coefficiente 3, caratteristica LI, relativo agli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomo-funzionale, con contemporanea meniscectomia, secondo la direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della Difesa del 4 giugno 2014. Il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità psico-fisica chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione; la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare ha accertato che, allo stato attuale, il candidato deve essere ritenuto idoneo alla prosecuzione dell'iter concorsuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris sulla base delle conclusioni della verificazione, che hanno accertato l'attuale idoneità del candidato alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Ha quindi sospeso interinalmente, per quanto di ragione, l'efficacia degli atti impugnati e ammesso il ricorrente con riserva alla prosecuzione delle prove e, ricorrendo ogni altra condizione, al corso biennale per allievi marescialli. L'ammissione è interinale e non comporta una definitiva decisione sulla legittimità dell'esclusione. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, prescrivendo modalità, termini e obblighi di pubblicazione e conservazione degli atti nel rispetto della normativa sulla privacy. La decisione sulle spese della fase cautelare e della verificazione è stata riservata alla successiva camera di consiglio, fissata per il 3 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione cautelare del fumus, il Tribunale ha sospeso interinalmente gli atti impugnati e disposto l'ammissione con riserva del candidato.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per le modalità di notificazione e pubblicazione degli atti, da effettuarsi nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza.
Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014
Prevede il codice 209, coefficiente 3, caratteristica LI, applicato nel giudizio di non idoneità impugnato; la verificazione ha successivamente accertato l'idoneità attuale del candidato alla prosecuzione dell'iter.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'accertamento tecnico disposto dal giudice che riconosca l'idoneità psico-fisica del candidato alla prosecuzione dell'iter concorsuale può integrare un adeguato fumus boni iuris per la sospensione interinale del giudizio di non idoneità e per l'ammissione con riserva alle successive prove, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
- Quando l'annullamento di un atto concorsuale può incidere sulla posizione di un numero elevato di vincitori, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, fissando termini e modalità per la trasmissione, pubblicazione e prova dell'avvenuto adempimento.
- L'ammissione cautelare con riserva a una procedura concorsuale o al corso conseguente deve intendersi subordinata alla verifica di ogni ulteriore condizione prevista dalla disciplina concorsuale e non attribuisce definitivamente il bene della vita richiesto.
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