Sentenza del 27/05/2015 n. 10919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’annullamento, disposto dalla Commissione tributaria provinciale, di due avvisi di accertamento IVA relativi al 2006. I primi due motivi denunciavano la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e insufficiente: la Commissione regionale si era limitata a condividere le motivazioni dei primi giudici, senza illustrare il contenuto degli avvisi, le difese dell’Ufficio, la motivazione della sentenza di primo grado e le censure d’appello, né le ragioni del loro rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, relativo all’omessa motivazione. Ha ritenuto nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale perché priva dell’esposizione delle critiche dell’appellante e delle considerazioni che avevano condotto al loro rigetto; la mera adesione alla sentenza di primo grado non consentiva di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, codice di procedura civile
Il ricorso è stato proposto per nullità della sentenza e omessa motivazione.
La Corte ha esaminato prioritariamente i vizi di nullità della sentenza, ritenendoli assorbenti rispetto alla censura relativa all’omessa motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
La sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle è nulla.
La sentenza tributaria d’appello deve indicare in modo comprensibile le questioni affrontate, le censure dell’appellante e le ragioni della decisione; non è sufficiente un richiamo generico alla sentenza di primo grado.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione deve esporre, in forma concisa, le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; la mera adesione non argomentata determina nullità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d’appello, il giudice deve confrontarsi specificamente con i motivi di impugnazione e spiegare perché li accoglie o li rigetta.
- La motivazione per relationem è valida soltanto quando richiama una decisione precedente in modo puntuale e rende individuabili le ragioni condivise; una formula di mera adesione non è sufficiente.
- Quando la sentenza d’appello non consente di comprendere quali questioni siano state esaminate e per quali ragioni, essa può essere dichiarata nulla per motivazione apparente.
- La cassazione per vizio motivazionale o per nullità della sentenza normalmente comporta il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia con una motivazione completa.
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