Cassazione Civile, Ordinanza n. 17028/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una delibera di una cooperativa sociale che aveva disposto l'esclusione di un socio-lavoratore e, con lettera del 7 febbraio 2019, il conseguente licenziamento. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato sia la delibera di esclusione sia il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo tra il licenziamento e la reintegra, entro il limite massimo di 12 mensilità. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con il lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'intervenuta transazione tra le parti, ritenendo cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza statuire sulle spese perché il lavoratore non si era costituito. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, applicabile solo ai casi di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché la norma richiama soltanto gli esiti di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta validamente e accompagnata da un accordo transattivo tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- In assenza di costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi di rigetto o di inammissibilità del ricorso, non anche quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
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