Sentenza n. 39/2026 - Lecce, Sezione 3
per l''annullamento, previa concessione di misura cautelare, -del provvedimento dirigenziale dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 24 ottobre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “annullamento titoli DAR”, con il quale l’AG.E.A. ha reso noto l’annullamento di titoli P.A.C. (trasferiti alla Ditta individuale ricorrente nel 2016) indebitamente attribuiti, elencati in apposito allegato, con recupero a carico del Sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola, dei relativi importi, suddivisi per campagna, pari ad € 12.412,47, con avviso di recupero coattivo in caso di omesso versamento; -di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento di titoli PAC indebitamente attribuiti e richiesta di restituzione di complessivi € 12.412,47 per le campagne 2016, 2018 e 2019
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha annullato titoli PAC trasferiti nel 2016 alla sua ditta individuale, qualificandoli come indebitamente attribuiti e chiedendo la restituzione delle somme percepite, con previsione del recupero coattivo e della compensazione con eventuali crediti. Ha dedotto: carenza di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, per l'intervento tardivo rispetto agli anni cui si riferivano i titoli e per la lesione dell'affidamento; violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990 per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'art. 81, comma 1, Reg. CE n. 1122/2009 fosse stato abrogato dall'art. 43 Reg. UE n. 640/2014 e che non potesse quindi fondare la sua responsabilità restitutoria quale cessionario. In una memoria successiva ha lamentato anche che il recupero avrebbe dovuto riguardare soltanto 13 dei 31 titoli trasferiti, ma tale questione non era stata proposta come specifico motivo di ricorso né accompagnata da una domanda di annullamento parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto infondata la censura di carenza istruttoria e motivazionale, poiché il provvedimento indicava la ragione della pretesa restitutoria: l'annullamento, a seguito di verifiche sulla banca dati SIAN, dei titoli PAC acquisiti dal ricorrente tramite il mutamento aziendale del 2016, con indicazione del relativo protocollo e dell'applicazione dell'art. 81, comma 1, Reg. CE n. 1122/2009. Tale disposizione attribuiva efficacia retroattiva all'annullamento dei titoli indebitamente attribuiti e ne estendeva gli effetti anche ai successivi acquirenti. L'abrogazione della disposizione dal 1° gennaio 2015 non è stata ritenuta ostativa, poiché l'annullamento originario riguardava titoli assegnati alla dante causa nel 2013, quando l'art. 81 era vigente; l'effetto caducante si è quindi esteso al cessionario. Il TAR ha inoltre affermato che l'assoluzione penale della dante causa non impediva all'amministrazione di valutare autonomamente i fatti sul piano amministrativo né di recuperare le somme indebitamente erogate. Ha respinto anche le censure relative agli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990: la richiesta restitutoria non costituisce esercizio di autotutela decisoria in senso stretto, ma atto accertativo di una fattispecie decadenziale già realizzatasi nei confronti della dante causa e propagatasi all'avente causa; pertanto non trova applicazione il termine e il complesso dei requisiti propri dell'annullamento d'ufficio. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il provvedimento è stato ritenuto vincolato e, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La contestazione sulla limitazione del recupero a soli 13 titoli è stata dichiarata non scrutinabile perché dedotta tardivamente e non articolata come specifico motivo di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, Reg. CE n. 1122/2009
l’annullamento dei titoli indebitamente attribuiti ha effetto fin dall’inizio e anche nei confronti dei soggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti
La disposizione consente che l'annullamento originario dei titoli indebitamente attribuiti produca effetti retroattivi anche nei confronti degli aventi causa che li abbiano successivamente acquisiti.
art. 43, comma 1, Reg. UE n. 640/2014
Ha abrogato l'art. 81 Reg. CE n. 1122/2009 dal 1° gennaio 2015, ma tale abrogazione non impedisce l'applicazione dell'effetto estensivo a un annullamento riferito a titoli originariamente assegnati nel 2013, quando la disposizione era vigente.
art. 3 l. 241/1990
Non è stato violato: il provvedimento contiene una motivazione sufficiente, individuando l'annullamento dei titoli indebitamente attribuiti, le verifiche sulla banca dati SIAN, il protocollo dell'atto presupposto e gli importi richiesti.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento vincolato di recupero di somme indebitamente percepite.
art. 21-octies l. 241/1990
Trova applicazione perché l'atto di recupero ha natura vincolata e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica, poiché il provvedimento impugnato non è qualificato come annullamento d'ufficio in senso stretto, ma come atto accertativo di una fattispecie decadenziale e della conseguente pretesa restitutoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR di fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo della concessione della misura cautelare, considerata la natura meramente patrimoniale e non particolarmente rilevante del danno allegato.
Massime di principio
- L'annullamento di titoli PAC indebitamente attribuiti, disposto nei confronti dell'originario assegnatario sulla base della disciplina vigente al momento dell'assegnazione, può produrre effetti retroattivi anche nei confronti dei successivi acquirenti dei titoli e fondare la richiesta di restituzione delle somme percepite.
- La richiesta restitutoria rivolta all'avente causa per somme erogate sulla base di titoli originariamente indebitamente attribuiti ha natura di atto accertativo della fattispecie decadenziale e della conseguente obbligazione restitutoria, non di annullamento d'ufficio in senso stretto; non è quindi soggetta ai requisiti propri dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Quando il recupero di somme indebitamente erogate deriva dall'applicazione vincolata degli effetti di un precedente annullamento di titoli o benefici, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto se la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dispositivo, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
- Un provvedimento di recupero è adeguatamente motivato quando individua la causa dell'indebita erogazione, il titolo giuridico della pretesa, il collegamento con il precedente atto di annullamento, gli importi richiesti e i periodi di riferimento, anche mediante il rinvio a dati e protocolli conoscibili dall'interessato.
- L'assoluzione penale non preclude, di per sé, l'autonoma valutazione amministrativa dei fatti e l'esercizio della pretesa restitutoria per contributi o somme indebitamente percepiti, quando l'amministrazione disponga di elementi istruttori propri e non sussistano i presupposti sostanziali per l'erogazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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