Cassazione Penale, Sentenza n. 792/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art.392 c.p. (originariamente contestato come art.610 c.p.), deducendo: (1) travisamento della prova e valutazione erronea delle testimonianze (De Febis e l'operaio Mattucci) sulla dinamica e sulla data del presunto impedimento; (2) mancato riconoscimento della scriminante putativa dell'adempimento di un dovere (art.51 e art.59, comma 4 c.p.) sulla base di una e-mail del proprio legale che indicava il testo del cartello da apporre; (3) omissione di una prova decisiva (la e-mail) che sarebbe stata invece stata prodotta in primo grado; (4) errore nel non riconoscere la non punibilità ex art.131-bis c.p. per i presunti elementi a favore della non punibilità (anche in relazione alla presunta abitualità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi relativi alla prova documentale (secondo e terzo motivo): la e-mail inviata dall'avvocato e prodotta nel dibattimento (udienza 13/9/2016) era presente negli atti e avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte territoriale ai fini della scriminante putativa. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione al 17/12/2022 (termine di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi decorrenti dal 17/06/2015), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Sul piano civile, poiché in primo grado era stata pronunciata condanna al risarcimento, la Cassazione ha annullato la sentenza anche agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art.622 c.p.p. I primi e il quarto motivo sono stati considerati rispettivamente infondato (primo) e privo di rilevanza a seguito della prescrizione (quarto).
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma del reato per cui la ricorrente è stata condannata; usata per qualificare il fatto a carico dell'imputata.
art. 610 cod. pen.
Norma dell'imputazione originaria (violazione della libertà personale) che è stata poi diversamente qualificata; citata come riferimento alla contestazione iniziale.
art. 51 cod. pen.
Richiamato in relazione alla scriminante (adempimento di un dovere) valutata nella forma putativa: la ricorrente sosteneva di aver agito in credenza di eseguire un dovere derivante da una controversia civile.
art. 59, comma 4, cod. pen.
Richiamato per la disciplina della scriminante putativa (errore di fatto sulla sussistenza della scriminante) e per la valutazione della consapevolezza della ricorrente.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa l'aveva invocata, ma il motivo è stato ritenuto privo di rilevanza dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'estinzione del reato nel giudizio di cassazione: la Corte ha applicato l'art.129, comma 1, per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza rinvio quando il ricorso non è manifestamente inammissibile.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato per l'obbligo del giudice di verificare, anche in sede di legittimità, il fondamento dell'azione civile e l'esistenza degli elementi della fattispecie penale quando è stata pronunciata condanna civile nei gradi precedenti.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato per precisare che la disciplina sulle impugnazioni per i soli interessi civili si applica solo se la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022; nel caso di specie non si applicava.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato per il rinvio della controversia agli effetti civili al giudice civile competente per valore.
Massime di principio
- Se si invoca una scriminante putativa fondata su un parere o su istruzioni del proprio legale, è essenziale che il documento (email, messaggio, nota) sia prodotto e acquisito nel processo: la sua effettiva presenza negli atti può cambiare la valutazione sulla consapevolezza dell'agente.
- In Cassazione il giudice non può limitarsi ad affermare l'assenza di un documento se dagli atti risulta che esso è stato prodotto in sede dibattimentale; l'omessa valutazione di prova documentale presente costituisce vizio di motivazione rilevabile in legittimità.
- La prescrizione può essere rilevata e dichiarata in sede di cassazione quando il ricorso non è manifestamente inammissibile: ciò può portare ad annullamento senza rinvio per gli effetti penali quando il reato è estinto.
- Quando in primo grado è stata pronunciata una condanna civle (risarcimento o restituzioni), la Corte di legittimità deve comunque esaminare gli elementi della fattispecie penale ai fini della conferma o meno della condanna civile; la vicenda penale estinta per prescrizione non elimina la necessità di decisione sugli effetti civili, che possono essere rinviati al giudice civile competente.
- L'invocazione dell'art.131-bis (tenuità del fatto) richiede valutazione composita della personalità dell'imputato, della gravità del fatto e delle finalità della condotta; la mera ricorrenza di più episodi non esclude automaticamente la sua applicabilità, ma la questione può diventare irrilevante se il reato è già estinto per prescrizione.
- In sede di impugnazione è rischioso basare il ricorso esclusivamente su una rivalutazione ex novo di prove testimoniali senza indicare vizi procedurali o di motivazione: la Cassazione non è chiamata a riesaminare liberamente la valutazione di merito se i motivi sono manifestamente infondati.
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