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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del D.D.G. n. 5025 del 6 ottobre 2025, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; - dell’avviso pubblico di selezione interna per titoli, di cui alla nota prot. n. 35473 del 7 ottobre 2025 del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; - di ogni altro atto e/o documento presupposto e/o connesso;

Giustizia amministrativa202502424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.D.G. n. 5025 del 6 ottobre 2025, istitutivo di nuove posizioni organizzative e professionali, e avviso di selezione interna per il loro conferimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente regionale a tempo indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha istituito quattordici nuove posizioni organizzative e professionali e il successivo avviso di selezione interna. Presso la Soprintendenza di Agrigento erano state proposte cinque posizioni, tra cui una posizione di supporto al Soprintendente per la gestione del contenzioso; il decreto ha invece istituito soltanto una posizione relativa alla tutela e valorizzazione dei beni architettonici. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione per il mancato rispetto, senza adeguata spiegazione, dell’ordine di priorità indicato dalla Soprintendenza; difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; illogicità manifesta e irragionevolezza, in relazione all’incremento del contenzioso; violazione dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, valorizzazione delle competenze interne, sviluppo professionale e migliore utilizzazione delle risorse umane; invalidità derivata dell’avviso di selezione. Il ricorrente ha qualificato gli atti impugnati come atti di macro-organizzazione, ritenendo così sussistente la giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha distinto gli atti di macro-organizzazione, devoluti al giudice amministrativo, dagli atti di micro-organizzazione e di gestione del rapporto di lavoro, devoluti al giudice ordinario. Nel caso concreto, la procedura avviata dall’Amministrazione non mirava a ridefinire le linee fondamentali della struttura burocratica, a istituire o accorpare uffici, a determinare dotazioni organiche o a disciplinare i modi di conferimento della titolarità di uffici di maggiore importanza. Essa era invece finalizzata, sulla base degli artt. 19 e 20 del CCRL regionale 2019-2021, a individuare dipendenti già in servizio cui attribuire incarichi di natura organizzativa o professionale e la correlata indennità, quale componente variabile del trattamento retributivo. Gli atti erano pertanto direttamente riconducibili alla gestione concreta del rapporto di lavoro e non costituivano atti di macro-organizzazione né atti di loro diretta applicazione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Le determinazioni relative all’organizzazione e alla direzione del lavoro sono assunte dalle amministrazioni con i poteri del privato datore di lavoro, salvo gli atti pubblicistici di macro-organizzazione.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Rileva nel distinguere gli atti organizzativi espressione di poteri pubblicistici dagli atti di gestione del rapporto di lavoro.

  • artt. 19 e 20 CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana

    “L’Amministrazione […] può conferire ai dipendenti appartenenti all’Area dei Funzionari […] incarichi di natura organizzativa o professionale […] che comportano l’attribuzione di una specifica indennità”

    Disciplinano il conferimento ai dipendenti già appartenenti all’Area dei Funzionari di incarichi organizzativi o professionali con attribuzione di una specifica indennità; la procedura fondata su tali disposizioni attiene alla gestione del rapporto di lavoro e non alla macro-organizzazione.

  • art. 60 c.p.a.

    È stato richiamato anche quale base della sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie sugli atti di macro-organizzazione con cui l’amministrazione definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore importanza, determina le dotazioni organiche complessive o stabilisce i modi di conferimento della titolarità degli uffici e degli incarichi dirigenziali.
  • Rientrano invece nella giurisdizione ordinaria le controversie sugli atti di micro-organizzazione e di gestione che incidono direttamente sul rapporto di lavoro individuale, anche quando tali atti siano formalmente adottati con decreto amministrativo e siano collegati all’organizzazione degli uffici.
  • L’istituzione di posizioni organizzative o professionali finalizzata a conferire a dipendenti già in servizio specifici incarichi e la relativa indennità, senza ridefinire le linee fondamentali della struttura amministrativa, costituisce attività di gestione del rapporto di lavoro e non atto di macro-organizzazione.
  • La qualificazione dell’atto ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla sua funzione sostanziale e dagli effetti direttamente prodotti, non dalla denominazione formale del provvedimento o dalla circostanza che esso riguardi l’organizzazione amministrativa.
  • Quando il giudice amministrativo accerta che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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