Sentenza n. 857/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Savona prot. n. 65560 del 7 settembre 2022, portante diffida a demolire “attraversamento carrabile insistente su area di proprietà demaniale costituente l'alveo del torrente Letimbro, costituito da guado tra il terreno contraddistinto al N.C.T. al Fg. 27, mapp. 50 e Fg. 25 mapp. 47”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo - in quanto occorra - la nota di avvio del procedimento prot. n. 82270 del 18 dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida a demolire un attraversamento carrabile abusivo realizzato nell'alveo demaniale del torrente Letimbro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la diffida comunale adottata ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo la violazione della disposizione perché il Comune li aveva individuati, senza adeguata motivazione e istruttoria, come soggetti responsabili dell’abuso o, in alternativa, come soggetti aventi la disponibilità del bene abusivo. In particolare, hanno contestato di avere realizzato il guado o di essere aventi causa dei suoi autori; di essere proprietari del sedime sul quale esso insiste, situato nell’alveo del torrente e distinto dalle loro proprietà, poste sulla riva; di essere concessionari o manutentori dell’area; e che la convenzione urbanistica del 13 dicembre 1982 potesse dimostrare la disponibilità materiale del guado, riguardando soltanto obblighi di non fare. È stato inoltre valorizzato quanto già accertato dalla precedente sentenza del TAR, che aveva escluso la corrispondenza tra le proprietà dei ricorrenti e il sedime del guado e rilevato l’assenza di prova della loro responsabilità o disponibilità dell’opera.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di estromissione proposta dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendo che, pur spettando esclusivamente al Comune l’adozione dell’ingiunzione di demolizione ex art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, non fosse stata smentita la proprietà statale del sedime, la cui gestione risultava affidata alla Regione. Nel merito ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso e ha annullato la diffida. Il provvedimento non dimostrava che i ricorrenti avessero realizzato il guado abusivo o fossero aventi causa dei suoi autori, né che avessero la disponibilità del bene. Tale disponibilità non poteva essere desunta dalla proprietà di aree poste sulla riva, dalla convenzione urbanistica, dall’assenza di concessione o attività di manutenzione, né dal precedente utilizzo del guado come strada di accesso, poiché la viabilità era aperta al pubblico transito e i ricorrenti disponevano di un accesso alternativo. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 380/2001
soggetto responsabile dell’abuso
L’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici può essere rivolta al soggetto responsabile dell’abuso; secondo la sentenza, la responsabilità o, in alternativa, la disponibilità del bene devono essere concretamente accertate e adeguatamente esplicitate nel provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione ex art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione deve individuare e dimostrare concretamente la responsabilità del destinatario nella realizzazione dell’abuso o la sua qualità di avente causa dell’autore; non è sufficiente una mera affermazione priva di riferimenti a fatti o documenti.
- L’obbligo di ripristino può gravare anche sul soggetto che abbia la disponibilità del bene abusivo pur non avendo realizzato l’opera, ma tale disponibilità deve essere effettiva e deve risultare da elementi concreti, non potendo essere desunta dalla sola proprietà di aree limitrofe o dalla mera utilizzazione di fatto dell’opera.
- La proprietà di terreni posti sulla riva di un corso d’acqua non dimostra, di per sé, la proprietà o la disponibilità di un manufatto realizzato nell’alveo demaniale, quando le aree risultino catastalmente e materialmente distinte.
- L’ingiunzione di demolizione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando non esplicita gli elementi dai quali l’amministrazione desume la responsabilità dell’abuso o la disponibilità del bene da parte dei destinatari.
Come è indicizzato
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