Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione del decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1993 (come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016), allegando nuova documentazione. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta sul presupposto che la documentazione "avrebbe potuto" essere depositata all'opposizione al decreto penale e quindi non costituire prova nuova. Il difensore ha censurato la sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 c.p.p., sostenendo che rientrano tra le "prove nuove" anche le prove non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate implicitamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile la richiesta senza la sommaria delibazione richiesta dalla giurisprudenza e abbia errato nel considerare non "nuova" la documentazione. La decisione di inammissibilità è stata ritenuta illegittima perché la verifica preliminare doveva limitarsi a un controllo sommario volto a escludere solo le istanze manifestamente infondate. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
legge n. 638 del 1993, art. 2, comma 1-bis
Articolo relativo al fatto-reato oggetto della condanna; la sentenza lo indica come norma sostanziale del reato contestato al ricorrente
d.lgs. n. 8 del 2016, art. 3, comma 6
Norma che ha sostituito/modificato la disciplina sostanziale richiamata; citata per individuare la fattispecie di reato
codice di procedura penale, art. 630, comma 1, lett. c)
Definisce i casi di ammissibilità della revisione fondati su "prove nuove"; la Corte interpreta "prove nuove" includendo prove sopravvenute, scoperte dopo la sentenza, non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate implicitamente
codice di procedura penale, art. 634
Regola l'effetto dell'annullamento in caso di inammissibilità dichiarata con ordinanza e il rinvio del giudizio ad altra Corte di appello; la Corte richiama la disciplina per il rinvio in caso di annullamento dell'ordinanza
codice di procedura penale, art. 11
Norma richiamata in relazione all'individuazione della Corte di appello cui rinviare il giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. c)
Distinguere il regime del rinvio quando l'inammissibilità è dichiarata con sentenza (rinvio ad altra sezione della stessa Corte) rispetto al caso di ordinanza (rinvio ad altra Corte d'appello)
Giurisprudenza citata: Sez. U., 9 gennaio 2001, n. 624 (Pisano)
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale ritenuto rilevante dal ricorrente; citata nella motivazione degli artt. processuali richiamati
Giurisprudenza citata: Sez. U., 25/10/2018, n. 6141 (Milanesi)
Conferma che per "prove nuove" ai fini della revisione si intendono: prove sopravvenute, scoperte successivamente, non acquisite nel precedente giudizio, o acquisite ma non valutate implicitamente (salvo prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue)
Giurisprudenza citata: Sez. 6, 03/12/2009, n. 2437 (Giunta)
Stabilisce che l'esame preliminare d'ammissibilità nel giudizio di revisione deve essere sommario e non anticipare il sindacato di merito, quindi valutando solo l'eventuale manifesta infondatezza
Giurisprudenza citata: Sez. 5, 24/05/1999, n. 2473 (Puccio)
Principio secondo cui la novità della prova va valutata rispetto agli elementi effettivamente sottoposti all'apprezzamento del giudice; nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, certe eccezioni procedurali vanno considerate "sopravvenute"
Giurisprudenza citata: Sez. 5, 10/10/2014, n. 47624
Chiarisce il regime del rinvio da parte della Cassazione: l'art. 634, comma 2 c.p.p. vale quando l'inammissibilità è dichiarata con ordinanza; se l'inammissibilità è dichiarata con sentenza, il rinvio deve essere disposto ad altra sezione della Corte che ha pronunciato
Massime di principio
- Per l'ammissibilità di una istanza di revisione basata su "prove nuove" il giudice di merito deve limitarsi a una valutazione preliminare sommaria per escludere solo le istanze manifestamente infondate; non è consentita una valutazione approfondita di merito in questa fase
- Sono "prove nuove" non solo le prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle che non sono state acquisite nel precedente giudizio o che, pur acquisite, non sono state valutate neppure implicitamente dal giudice
- Nel caso di decreto penale divenuto irrevocabile per mancata opposizione, possono essere considerate "sopravvenute" anche prove relative a condizioni di procedibilità che non erano state tempestivamente dedotte dalla parte
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile la richiesta con ordinanza e tale inammissibilità viene annullata dalla Cassazione, il rinvio deve avvenire ad una diversa Corte d'appello (art. 634, comma 2 c.p.p.); se invece l'inammissibilità era stata dichiarata con sentenza, il rinvio è ad altra sezione della stessa Corte (art. 623 c.p.p.)
- La difesa che propone istanza di revisione dovrebbe evidenziare chiaramente la novità e l'idoneità della documentazione rispetto agli elementi già valutati, ma l'eventuale onere probatorio di merito spetta al giudizio di revisione e non alla fase di ammissibilità
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