Cassazione Penale, Sentenza n. 17725/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per vizio di motivazione, sostenendo che il superamento della soglia di 2.000 volte il valore soglia (teorizzata dalle Sezioni Unite Biondi) non comporta automaticamente il riconoscimento dell'aggravante dell'"ingente quantità". Hanno chiesto un aggiornamento interpretativo in considerazione del presunto aumento del tenore di THC nell'hashish (dal 5% a valori medi intorno al 25% secondo la Relazione parlamentare 2022) e hanno contestato l'applicabilità automatica dei criteri di quantificazione ormai sensibili all'evoluzione del mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite (Biondi e successiva conferma Polito, nonché altra giurisprudenza) secondo cui l'aggravante dell'"ingente quantità" non è normalmente configurabile se la quantità è inferiore a 2.000 volte il valore massimo tabellare (d.m. 11/4/2006), mentre il superamento di tale soglia legittima la valutazione del giudice di merito. Nel caso di specie i calcoli del principio attivo hanno dato risultati molto oltre la soglia: per Es Sadik 558.404,48 mg di principio attivo (11.168,09 volte la quantità media detenibile) e per Darnakh 9.586.513,66 mg (19.173,03 volte), motivo per cui la Corte ha ritenuto l'aggravante ampiamente integrata e non necessario ricorrere ad altri parametri. Rigetto dei ricorsi e condanna delle parti alla rifusione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina la circostanza aggravante dell'"ingente quantità" per reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte interpreta l'applicazione dell'aggravante alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (rapporto tra principio attivo e quantità massima tabellare).
Sezioni Unite, 20/9/2012, n. 36258 (Biondi)
sentenza delle Sezioni Unite 20/9/2012, n. 36258, Biondi
Principio guida: l'aggravante dell'"ingente quantità" non è normalmente ravvisabile se la quantità è inferiore a 2.000 volte il valore massimo tabellare; oltre tale soglia si apre la discrezionalità valutativa del giudice di merito.
Sezioni Unite, 30/1/2020, n. 14722 (Polito)
sentenza n. 14722 del 30/1/2020, Polito
Ha confermato la validità dei criteri Biondi anche dopo la riforma del 2014, ribadendo l'utilizzo del rapporto fra principio attivo e valore massimo tabellare per individuare la soglia dell'aggravante.
Decreto ministeriale 11 aprile 2006 (tabella allegata)
tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006
Fissa i valori massimi tabellari per le diverse sostanze; la soglia di riferimento (2.000 volte il valore massimo in mg di principio attivo) viene calcolata rispetto a questa tabella.
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79
d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79
Riforma normativa richiamata: la Corte ha ritenuto che, nonostante la riforma, restano validi i criteri giurisprudenziali precedenti (Biondi) per la valutazione della soglia dell'aggravante.
Giurisprudenza di supporto (es. Sez.4, n. 37104 del 29/9/2021 De Vivo; Sez.3, n. 47978 del 28/9/2016 Hrim)
Sez. 4, n. 37104 del 29/9/2021, De Vivo; Sez. 3, n. 47978 del 28/9/2016, Hrim
Esempi di pronunce successive che hanno confermato la solidità dell'indirizzo giurisprudenziale in tema di "ingente quantità" e del criterio del rapporto con il valore tabellare.
Massime di principio
- Il superamento della soglia di 2.000 volte il valore massimo tabellare (d.m. 11/4/2006) rende presumibilmente configurabile l'aggravante dell'"ingente quantità", ma la valutazione finale resta di merito e può considerare elementi circostanziali; tuttavia multipli molto elevati (migliaia di volte) rendono difficile la contestazione.
- La mera evoluzione del mercato (es. aumento medio del tenore di THC) non modifica automaticamente i criteri applicativi fissati dalla giurisprudenza: per ottenere una diversa interpretazione è necessario un intervento normativo o prove tecnico-scientifiche precise che riconducano i calcoli di principio attivo a valori diversi.
- Per contestare con successo il riconoscimento dell'aggravante, l'imputato deve proporre censure di fatto e diritto riferite al calcolo del principio attivo (errori di pesatura, di laboratorio, metodologia di stima del tenore, diversa qualificazione della sostanza) o produrre dati probatori nuovi e rigorosi che ne modifichino l'entità effettiva.
- Il giudice di merito dispone di discrezionalità valutativa quando la soglia è superata, ma tale discrezionalità è vincolata: se il superamento è abnorme e documentato numericamente, la Corte di legittimità tende a confermare l'aggravante.
- In casi analoghi è utile documentare con perizie tossicologiche aggiornate e contestare puntualmente i criteri usati per la conversione in "dosi medie" o per il calcolo del principio attivo, oltre che proporre argomentazioni giuridiche basate su mutamenti normativi o interpretativi espressi da organi legislativi o da Sezioni Unite.
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