Cassazione Penale, Sentenza n. 13055/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per "saltum" ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., censurando la motivazione dell'ordinanza cautelare in relazione all'identificazione dell'indagato quale user identifier "SKYECC". Si deduceva violazione delle norme sul deposito e sull'accessibilità degli atti (art. 125 e art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.), violazione del diritto di difesa per mancata esibizione delle informative e delle schede identificative richiamate nel provvedimento, mancata autonoma valutazione del giudice circa l'abbinamento tra nickname (in particolare "maicol" o "mohicano") e utenze alfanumeriche/criptofonini, nonché contestazione della utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine dalla Francia (criticando la modalità di captazione "a bersaglio indeterminato" e invocando la disciplina della direttiva 2014/41/UE e del d.lgs. 108/2017). La difesa ha inoltre chiesto dichiararsi l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti per mancata messa a disposizione del dato grezzo e delle chiavi di cifratura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per "saltum" possa censurare solo violazioni di legge manifeste e non contestazioni di merito o vaghezze argomentative; nella specie l'ordinanza impugnata conteneva motivazione non apparente e ricca di elementi indizianti (contenuti delle comunicazioni, positioning delle utenze, traffico pregresso, osservazioni dinamiche, intercettazioni tradizionali, riconoscimenti vocali degli operanti, filmati di videosorveglianza, trasferte aeree e liste passeggeri) che, considerati nel loro insieme, giustificavano l'identificazione del ricorrente come utilizzatore dell'utenza/nickname contestato. I profili relativi alla presunta mancanza di deposito delle informative non sono stati tempestivamente contestati secondo le regole di rito; i motivi nuovi depositati successivamente sono inammissibili poiché non possono sanare l'inammissibilità originaria. Non essendo proponibili i motivi dedotti, è stata anche esclusa la conversione del ricorso in richiesta di riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione per "saltum" contro misure cautelari; la Corte ricorda che tale rimedio è ammesso solo per questioni di violazione di legge.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento posto dal ricorrente in relazione alle norme sul diritto di difesa/deposito degli atti; la Corte non ha ritenuto il vizio dimostrato o tempestivamente dedotto.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata in tema di motivazione/forme; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a provare la violazione di legge.
art. 266-bis cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni di flussi telematici; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se le comunicazioni sono acquisite in tempo reale, si applicano le regole sull'intercettazione.
art. 247 comma 1-bis e art. 254-bis cod. proc. pen.
Richiamate in merito alle acquisizioni successive presso fornitori di servizi; la Corte cita la distinzione giurisprudenziale tra acquisizione in tempo reale e acquisizione presso provider.
art. 15 Cost.
Principio di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni; la Corte ne riconosce la centralità ma ritiene che siano state osservate garanzie rilevanti nella valutazione degli elementi indizianti.
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
Norma di recepimento della direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine; il ricorrente invocava violazioni del principio; la Corte segnala che la direttiva non regola pienamente l'utilizzabilità della prova e rinvia alla normativa nazionale dello Stato di emissione.
Direttiva 2014/41/UE
art. 14, par. 7 (richiamato nella motivazione)
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la direttiva non disciplina compiutamente la utilizzabilità della prova acquisita con OEI, rimettendo valutazioni allo Stato di emissione e garantendo tuttavia i diritti della difesa.
art. 293, art. 294 e art. 302 cod. proc. pen.
Norme sul deposito degli atti, sull'interrogatorio dell'indagato e sugli effetti della nullità: la Corte osserva che le eccezioni inerenti al mancato deposito devono essere tempestivamente dedotte e possono avere carattere "intermedio"; qui la difesa non ha provato di avere esercitato correttamente tali rimedi.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna ad euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione "per saltum" contro misure cautelari è ammesso solo per violazioni di legge evidenti; censure di merito o generiche sulla sufficienza della motivazione sono inammissibili.
- Per contestare l'identificazione derivante da intercettazioni/ambientali/telematiche occorre allegare elementi oggettivi che smentiscano i riscontri esposti dal giudice; la Corte ammette la valutazione complessiva di molteplici indici (contenuti dei messaggi, riconoscimento vocale da parte degli operanti, dati di traffico/posizionamento, filmati, spostamenti e liste passeggeri) per attribuire una utenza a una persona.
- Le eccezioni procedurali relative al mancato deposito degli atti (es. informative, schede) devono essere sollevate tempestivamente e secondo i rimedi previsti; il mancato esercizio tempestivo può precludere la loro efficacia in sede di cassazione.
- Le acquisizioni di dati tramite ordine europeo di indagine/non nazionali possono sollevare questioni di utilizzabilità e di garanzie, ma la semplice affermazione di modalità di captazione "a bersaglio indeterminato" non determina automaticamente l'inutilizzabilità: è necessario un concreto e motivato vizio rispetto alle garanzie processuali.
- I motivi nuovi depositati oltre termini non sanano l'inammissibilità originaria del ricorso principale; collegare correttamente nuovi motivi a quelli originari è essenziale per la loro ammissibilità.
- Se si contesta il riconoscimento vocale, è utile proporre elementi comparativi o esperti che dimostrino l'errore; l'onere di provare l'errore grava su chi contesta il riconoscimento.
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