Sentenza n. 2692/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accreditamento della società per il servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni, con prosecuzione transitoria delle attività già affidate e mantenimento dei server per due anni
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di accreditamento adottato all’esito del monitoraggio dei servizi di noleggio delle apparecchiature captative, chiedendo in subordine che l’esclusione fosse limitata al servizio di intercettazioni telematiche/digitali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 e il difetto di istruttoria e partecipazione: le comunicazioni sulle singole criticità non avrebbero consentito di conoscere che il loro complesso avrebbe determinato il diniego finale né di interloquire sulla sua portata. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione dell’atto come diniego anziché revoca di un’autorizzazione di fatto, il difetto di motivazione rafforzata e l’errata indicazione della forma societaria; ha inoltre denunciato contraddittorietà tra il venir meno del rapporto fiduciario e l’obbligo di mantenere server e assistenza per due anni. Con il terzo motivo ha lamentato difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che le criticità relative ai dati conferiti nell’ADI coinvolgevano anche la polizia giudiziaria e non erano a lei esclusivamente imputabili, e che non vi erano contestazioni per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Con il quarto motivo ha dedotto disparità di trattamento, assenza di comparazione omogenea e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, non essendo conoscibili gli esiti del monitoraggio sugli altri operatori. Con il quinto motivo ha denunciato sproporzione e mancata graduazione della misura, lamentando l’omessa considerazione di soluzioni meno afflittive. Con il sesto motivo ha invocato l’affidamento maturato negli anni, nonché, in subordine, le disposizioni sull’annullamento d’ufficio e sulla revoca e i principi sulla cessazione dei rapporti negoziali pubblici. Ha chiesto anche l’acquisizione di documenti relativi al monitoraggio degli altri operatori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono stati respinti: l’errata indicazione della forma societaria è un refuso riconoscibile e non genera incertezza sul destinatario; la distinzione tra diniego e revoca non comporta, nel caso, il vizio motivazionale dedotto, né sussiste un affidamento tutelabile alla prosecuzione del servizio dopo la comunicazione dell’avvio del monitoraggio. Le interlocuzioni e la documentazione sulle criticità sono state ritenute congrue, mentre il mantenimento temporaneo dei server e dell’assistenza è stato giudicato coerente con la continuità del servizio e con il completamento degli incarichi in corso; la doglianza di sproporzione relativa a tale regime transitorio è stata anche ritenuta generica. Quanto alle criticità dell’ADI, le direttive attribuivano ai fornitori la responsabilità tecnica della verifica e del conferimento dei dati; inoltre, la valutazione si fondava su ulteriori disservizi non puntualmente confutati. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché generica e non supportata da elementi comparativi: spettava alla ricorrente procurarsi le informazioni, anche tramite accesso, e provarne i presupposti; la richiesta istruttoria sui dati degli altri operatori è stata ritenuta esplorativa e irrilevante. Sono stati invece accolti il primo e il quinto motivo nei limiti indicati: il contraddittorio sulle singole criticità durante il monitoraggio non equivaleva a un contraddittorio sulla determinazione finale di negare l’accreditamento nella sua interezza. La società non aveva potuto rappresentare che le criticità riguardavano il servizio digitale e chiedere di conservare l’accreditamento per i servizi telefonici e ambientali; la Procura aveva poi dichiarato che tale rimodulazione sarebbe stata valutata in relazione alle esigenze operative e agli altri operatori disponibili. Il diniego è stato quindi annullato nella parte in cui estende l’esclusione ai servizi diversi dalle intercettazioni digitali, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi motivatamente, previa partecipazione dell’interessata. Il diniego relativo alle intercettazioni digitali è stato mantenuto, poiché per tale servizio il vizio procedimentale è stato ritenuto irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, c.p.a. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
La società non è stata messa nelle condizioni di conoscere che il complesso delle criticità già segnalate era stato ritenuto dall’amministrazione, conclusivamente, sufficiente ad inficiare il rapporto fiduciario fino ad allora intrattenuto e dunque non è stata messa nelle condizioni di difendersi e tentare di influire sul contenuto del provvedimento conclusivo, anche solo al fine di ridurne l’afflittività.
Il contraddittorio sulle singole criticità durante il monitoraggio non sostituisce la partecipazione sulla determinazione finale di negare l’accreditamento complessivo, quando l’interessata avrebbe potuto incidere sulla portata e sugli effetti della decisione.
art. 21-octies, secondo comma, l. 241/1990
Il provvedimento deve essere confermato esclusivamente in relazione al servizio delle “intercettazioni digitali”, rispetto al quale il difetto di contraddittorio si è rivelato irrilevante e non sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento (cfr. art. 21 octies, secondo comma, c.p.a.), non configurandosi, per le ragioni di cui in motivazione, i vizi lamentati dalla ricorrente.
Il vizio di contraddittorio non determina l’annullamento della parte del diniego relativa al servizio digitale quando, per le circostanze accertate, non è idoneo a incidere sulla decisione adottata.
artt. 64 c.p.a. e 2697 c.c.
Era semmai onere della ricorrente, ai sensi degli art. 64 c.p.a. e art. 2697 c.c., al fine di dimostrarne l’illegittimità del provvedimento per disparità di trattamento, procurarsi le informazioni e i documenti necessari ad individuare e comprovare i profili di eccesso di potere lamentati.
Chi deduce disparità di trattamento deve allegare e provare elementi idonei a individuare situazioni comparabili e differenze di trattamento; non può trasferire sull’amministrazione l’onere di dimostrare in via generale l’uniformità delle valutazioni.
Massime di principio
- La partecipazione dell’operatore alle interlocuzioni e alle contestazioni svolte durante un monitoraggio non esaurisce il contraddittorio quando l’amministrazione assume poi una determinazione finale complessiva che incide sull’accreditamento: l’interessato deve poter conoscere la portata della decisione prospettata e presentare osservazioni idonee a influirne sul contenuto o a limitarne gli effetti.
- Quando le criticità accertate riguardano soltanto alcuni servizi prestati da un operatore, il contraddittorio procedimentale può essere rilevante per valutare una misura meno estesa, quale la limitazione del diniego ai servizi problematici; se l’amministrazione riconosce che tale rimodulazione avrebbe potuto essere valutata, l’omessa partecipazione può comportare l’annullamento parziale e l’obbligo di nuova determinazione.
- Il vizio procedimentale non comporta l’annullamento della parte dell’atto per la quale risulti irrilevante e inidoneo a incidere sul contenuto della decisione, secondo l’art. 21-octies, secondo comma, l. 241/1990.
- Chi deduce disparità di trattamento deve indicare elementi concreti che consentano il confronto tra situazioni omogenee e procurarsi la documentazione necessaria a sostegno della censura; una richiesta istruttoria meramente esplorativa non supplisce all’onere di allegazione e prova.
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