Cassazione Penale, Sentenza n. 6615/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava quattro censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione della responsabilità penale, contestando la credibilità del collaboratore Torre (tempistica della collaborazione, presunti rancori e pressioni, mancanza di verifica approfondita); (2) contestazione dell'applicazione dell'aggravante del "motivo abietto", sostenendo che andasse valutata in rapporto al contesto culturale e non fosse autonomamente configurabile rispetto all'aggravante di agevolazione mafiosa, nonché che non fosse estendibile a un concorrente che non condivise o non conosceva le ragioni dell'azione; (3) critica analoga alla valutazione della chiamata in correità di Lo Russo (attendibilità intrinseca ed estrinseca, mancanza di riscontri); (4) vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche, per presunto ruolo marginale dell'imputato, giovane età, assenza di rilevanti precedenti utili a precludere le attenuanti e mancanza di ostatività della mancata confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la conferma della responsabilità penale di Annunziata per omicidio, tentato omicidio e porto/detenzione illegali di arma da fuoco, valorizzando la convergenza e l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (Lo Russo e Torre) nonché i riscontri tra loro e con il quadro probatorio. Ha confermato l'applicazione dell'aggravante del motivo abietto unitamente alla finalità di agevolazione mafiosa, ritenendo che nel caso vi fosse un "quid pluris" (intento punitivo immediato e specifico) rispetto alla mera volontà di consolidare il predominio mafioso e che tale aggravante si comunicasse ai concorrenti che avevano condiviso e partecipato volontariamente all'azione. Ha inoltre ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulle modalità particolarmente gravi e indiscriminate del fatto, sull'intensità del dolo e sulla assenza di segni di resipiscenza, oltre che sui precedenti dell'imputato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata integralmente confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rientrano nelle categorie previste dall'art.192 c.p.p. e possono concorrere a formare prova identificativa purché rispondano ai requisiti di attendibilità, credibilità soggettiva, autonomia reciproca e convergenza individualizzante; il giudice deve motivare la valutazione di tali requisiti
art. 118 cod. pen.
Il principio dell'imputazione dell'aggravante: benché l'aggravante abbia natura soggettiva, essa può comunicarsi al concorrente che con il proprio contributo volontario abbia fatto propri gli scopi dell'azione e l'intensità del dolo che l'ha animata
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La valutazione della motivazione giudiziale da parte della Corte di legittimità riguarda la completezza, correttezza e logicità del ragionamento senza ripetere l'accertamento di merito; non è necessario che il giudice di appello risponda espressamente a ogni singola censura purché la motivazione indichi le ragioni fondamentali della decisione
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire base probatoria solida se presentano credibilità soggettiva, coerenza tra loro e convergenza con altri elementi di riscontro; il giudice valuta la genesi, la tempistica e le eventuali ragioni di interesse del dichiarante
- La Corte di Cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione ma non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito; assenza di risposte puntuali a ogni rilievo difensivo non comporta automaticamente vizio di motivazione se il ragionamento complessivo è esaustivo
- L'aggravante del "motivo abietto" può coesistere con l'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa quando, oltre alla finalità mafiosa, emerga un "quid pluris" (es. intento punitivo immediato, particolare ferocia) che personalizza la condotta e la rende moralmente più riprovevole
- L'aggravante soggettiva può estendersi al concorrente quando questi abbia aderito volontariamente all'azione condividendone scopi e modalità; non è necessario che abbia partecipato alla decisione originaria se ha assunto consapevolmente il ruolo esecutivo
- Il diniego delle attenuanti generiche è lecitamente fondato su modalità esecutive particolarmente gravi, sul numero di persone esposte al pericolo, sull'intensità del dolo e sulla mancanza di elementi di resipiscenza; tali valutazioni rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito
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