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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14902/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente chiedeva la restituzione di ingenti quantitativi di mosto vincolati con sequestro preventivo disposti nell'ambito di indagini per frode commerciale, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita con segni mendaci. La ricorrente sosteneva che la mancanza di tracciabilità non implicava necessariamente un rischio per la salute e che il prodotto poteva essere destinato ad uso alimentare alternativo (come condimento) per compensare i danni subiti; deduceva violazioni di normativa europea sulla tracciabilità (art. 80 del regolamento UE n. 1308/2013 e reg. CE n. 178/2002) e dell'art. 240 cod. pen., oltre alla lesione del diritto alla prova per il rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato ad accertare la concreta pericolosità del mosto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una revisione di valutazioni di fatto e di motivazione non consentita in materia di misure cautelari reali in sede di cassazione. Ha richiamato la documentazione amministrativa e tecnica (informativa ICQRF del 16/6/2020) che ha accertato manipolazioni del mosto (aggiunta di zuccheri e acqua, uso di sostanze vietate) e ritenuto che il prodotto potesse essere destinato solo ad uso industriale o distrutto, non reintrodotto nel circuito alimentare come condimento; ha inoltre affermato l'inappellabilità del provvedimento di rigetto dell'incidente probatorio. Non ravvisando violazioni dell'art. 240 cod. pen., ha confermato l'attualità e la gravità dell'esigenza cautelare (prodotti non tracciati, giacenti da oltre tre anni e assenza di autorizzazioni amministrative per uso alternativo) e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 (art. 80)

    La ricorrente invocava norme comunitarie sulla tracciabilità; il giudice ha ritenuto che la mera doglianza sulla mancata prova dell'effettiva pericolosità ricadesse nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione per misure cautelari reali. In sostanza il richiamo alla normativa comunitaria non è stato ritenuto sufficiente a superare le valutazioni tecniche-amministrative già acquisite.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002

    Normativa-quadro sulla sicurezza alimentare e tracciabilità: il tribunale ha fatto affidamento sugli accertamenti amministrativi che limitavano l'uso del succo d'uva manipolato all'impiego industriale, escludendo l'immissione nel circuito alimentare come condimento.

  • Art. 240 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vincoli sul bene. La Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione: il vincolo impeditivo è stato considerato proporzionato e necessario per tutelare la salute pubblica, soprattutto in assenza di autorizzazioni amministrative per smaltimento o uso alternativo e considerata la lunga giacenza dei prodotti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze relative a sequestro preventivo/provvisorio è ammissibile solo per questioni di diritto o vizi radicali della motivazione; non è luogo per rimettere in discussione valutazioni tecniche o di fatto svolte dal giudice di merito.
  • La mancanza di tracciabilità di un prodotto alimentare può giustificare il mantenimento del vincolo cautelare se sussistono accertamenti tecnici e amministrativi che ne sconsigliano l'immissione nel circuito alimentare; l'onere di fornire prove contrarie gravita su chi chiede la restituzione.
  • Il rigetto di richieste di incidente probatorio (esame peritale preliminare) è, di norma, decisione non impugnabile separatamente: chi ritiene indispensabile una prova tecnica deve tempestivamente proporre le misure probatorie nelle forme e nei tempi processuali adeguati.
  • Per ottenere la restituzione di beni sequestrati con vincolo sanitario/igienico è utile disporre di perizie tecniche autorevoli e di eventuali autorizzazioni amministrative che attestino la sicurezza dell'uso alternativo; l'assenza di tali elementi rende improbabile la revoca del vincolo.
  • Chi impugna provvedimenti cautelari reali deve concentrare i motivi su violazioni di legge o su vizi gravi e manifesti della motivazione (incoerenza, mancanza degli elementi minimi), altrimenti il ricorso è esposto a inammissibilità e a condanna per spese e sanzioni.

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