Cassazione Civile, Ordinanza n. 24340/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una docente in servizio presso un istituto comprensivo ha promosso giudizio per ottenere la rettifica della graduatoria relativa a una procedura selettiva per il personale da destinare all'estero, bandita con D.D. 2012.2018. La domanda era fondata sull'assunto che fosse stato erroneamente disconosciuto, a suo sfavore, il punteggio spettante per l'idoneità di lingua inglese. Il Tribunale di Roma, investito della causa, ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, ritenendo applicabile il foro della sede di servizio ex art. 413, comma 5, c.p.c. Il Tribunale di Perugia, adito in riassunzione, ha invece sollevato d'ufficio regolamento di competenza, sostenendo che la competenza fosse attribuita in via derogatoria e esclusiva all'art. 27 del d.lgs. 64/2017, che prevede il foro di Roma per le controversie di lavoro del personale di cui al capo III della disciplina della scuola italiana all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale ha rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio nel termine di legge. Ha ritenuto che l'art. 27 del d.lgs. 64/2017 stabilisca un foro esclusivo e derogatorio rispetto alle regole generali dell'art. 413, comma 5, c.p.c., e ha escluso che l'inderogabilità prevista dall'art. 413, ultimo comma, c.p.c. possa riferirsi a una diversa previsione normativa di competenza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il regolamento era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto difese.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 64/2017
"per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma"
La disposizione è interpretata come regola di competenza territoriale esclusiva e derogatoria rispetto ai fori generali delle controversie di lavoro.
art. 413, comma 5, c.p.c.
Il foro della sede di servizio è considerato regola generale, ma cede di fronte alla previsione speciale dell'art. 27 d.lgs. 64/2017.
art. 413, ultimo comma, c.p.c.
La previsione di inderogabilità riguarda le clausole pattizie e non impedisce l'applicazione di una diversa regola di competenza stabilita dalla legge.
art. 19 d.lgs. 64/2017
Richiamato come norma che colloca la selezione del personale inviato all'estero nel sistema disciplinato dal capo III.
Massime di principio
- Quando una norma speciale stabilisce per determinate controversie di lavoro un foro esclusivo, tale regola prevale sui fori generali previsti dal codice di rito.
- L'inderogabilità del foro del lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c. non impedisce l'applicazione di una competenza territoriale speciale fissata direttamente dalla legge.
- Le disposizioni speciali che concentrano le controversie in un unico foro vanno lette in chiave di concentrazione processuale e di uniformità delle decisioni, soprattutto quando la fattispecie è unitaria e serialmente omogenea.
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