Cassazione Penale, Sentenza n. 18169/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva revocato la detenzione domiciliare precedentemente concessa. Denuncia nullità processuali: 1) la dichiarazione di irreperibilità e la notifica dell'avviso di udienza sarebbero state operate secondo il rito degli irreperibili senza aver effettuato ricerche rituali e complete; 2) nelle more del procedimento era stato rintracciato e gli era stata notificata, il 29/06/2023, l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, che aveva iniziato a decorrere, ma non era stato tradotto all'udienza camerale, con violazione del diritto di difesa; 3) vizio di motivazione: la revoca della misura già in esecuzione avrebbe dovuto fondarsi su fatti successivi e di gravità incompatibile con la prosecuzione della misura, elementi che il giudice non avrebbe individuato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo pregiudizialmente fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che, con la notifica dell'ordinanza concessiva (29/06/2023), la misura alternativa aveva avuto efficacia giuridica ai sensi dell'art. 100 reg. esec. Ord. pen., perciò non poteva essere dichiarata "geneticamente inefficace" né revocata alle stesse condizioni. Ha disposto che la decisione sia comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione e ha rimesso al Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione (diverso dal giudice a quo) ogni valutazione sulle cause del ritardato avvio della misura e sull'eventuale imputabilità del condannato, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 51-ter Ord. pen.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Indicata nel testo per segnalare che il titolo esecutivo era formalmente sospeso ai sensi della norma, contestualizzando la procedura avanti al Tribunale di sorveglianza
art. 100 reg. esec. Ord. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che la misura alternativa acquista efficacia giuridica con la notifica dell'ordinanza concessiva, perciò la decorrenza della misura si fa risalire al momento della notifica
art. 51-ter Ord. pen.
Richiamato come base per eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del condannato qualora emergano responsabilità per il ritardato o mancato avvio della misura
Cass. Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016 (Hysi)
Giurisprudenza evocata per affermare che una misura alternativa, una volta avviata con notifica valida, non può essere considerata geneticamente inefficace e non può essere revocata alle stesse condizioni che avevano portato alla sua concessione
Massime di principio
- La notifica dell'ordinanza che concede una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) determina l'inizio giuridico della misura: in linea generale la misura produce effetti dal momento della notifica e non può essere considerata inefficace retroattivamente salvo vizi che ne inficino la validità stessa al momento della notifica
- La revoca di una misura alternativa già entrata in esecuzione richiede che il giudice individui fatti successivi alla decorrenza della misura di gravità tale da rendere incompatibile la sua prosecuzione; non basta affermare l'irreperibilità anteriore se la misura ha già avuto efficacia
- La mancata traduzione del beneficiario in udienza può costituire una violazione del diritto di difesa, ma l'eventuale rimedio dipende dall'esatta tempistica della notifica e dall'effettiva decorrenza della misura: il giudice deve valutare se la violazione abbia inciso sulla legittimità della revoca
- Se la revoca è basata sull'assunto erroneo che la misura non fosse ancora iniziata, la decisione può essere annullata senza rinvio; tuttavia il Tribunale del luogo di esecuzione può successivamente valutare le cause del ritardo e adottare eventuali sanzioni previste dalla normativa
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre la data e la regolarità della notifica dell'ordinanza concessiva e distinguere tra vizi antecedenti (che possono rendere nulla la concessione) e comportamenti successivi (che giustificano la revoca)
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