Sentenza del 22/07/2015 n. 15401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.N. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l'anno 1999. Il ricorrente contestava, da un lato, l'insufficiente motivazione della sentenza di merito, sostenendo che essa avesse omesso di esaminare le articolate difese presentate; dall'altro, denunciava la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari, sostenendo che non fosse stata provata la consegna a mani proprie della cartella e che mancasse la sottoscrizione del destinatario sull'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque non correttamente inquadrato: l'omessa pronuncia su domande o eccezioni avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il ricorrente l'aveva prospettata sotto altri profili. Inoltre, la CTR aveva comunque fornito una motivazione sufficiente sulla regolarità della notifica, ritenendo provata la consegna della cartella a mani proprie. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non descriveva puntualmente la sequenza delle operazioni notificatorie e formulava un quesito di diritto generico. B.N. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente perché individuava nella notificazione a mani proprie il fondamento della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza deve essere denunciato come error in procedendo ai sensi del n. 4, consentendo alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti processuali.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura relativa all'omesso esame deve indicare con chiarezza il fatto storico decisivo e controverso non esaminato. Una generica omissione di esame di molteplici argomentazioni difensive non è sufficiente.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La sua violazione riguarda l'omessa pronuncia e deve essere fatta valere con il corretto motivo di ricorso per cassazione.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La contestazione della notifica deve essere specifica e ricostruire puntualmente le modalità concrete con cui l'atto sarebbe stato notificato.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Riguarda il deposito dell'atto di costituzione e delle difese del resistente nel giudizio di cassazione; l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto per partecipare all'udienza.
Art. 111, comma 6, Cost.
Stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ragione essenziale della decisione, anche senza rispondere analiticamente a ogni argomento.
Art. 24 Cost.
Garantisce il diritto di difesa. Nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione, poiché il contribuente aveva potuto proporre le proprie contestazioni e la decisione di merito aveva esaminato la questione centrale.
Art. 6 CEDU
Richiama il diritto a un processo equo. La Corte non ha ritenuto violato tale diritto, non essendo emerso un difetto motivazionale tale da impedire la comprensione della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare con precisione il fatto decisivo non esaminato, la norma violata e il modo in cui la violazione avrebbe inciso sulla decisione.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione è un vizio distinto dall'insufficiente motivazione e deve essere dedotta con il corretto motivo processuale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Una motivazione sintetica non è automaticamente nulla: è sufficiente se individua chiaramente la ragione giuridica e fattuale della decisione e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- Chi contesta la notifica di una cartella deve ricostruire e contestare puntualmente ogni passaggio della notificazione, indicando gli elementi documentali mancanti o irregolari; una contestazione generica è normalmente inammissibile.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dal regime processuale applicabile, non possono limitarsi a chiedere genericamente se vi sia stata violazione di legge, ma devono formulare con precisione la regola giuridica da applicare al caso concreto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la soccombenza del ricorrente e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
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